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17 giugno 2019

La prima sanzione del Garante privacy polacco


L’Autorità polacca per la protezione dei dati personali (UODO) ha sanzionato una società per aver omesso di informare circa sei milioni di persone riguardo al trattamento ai fini commerciali dei loro dati tratti da fonti accessibili al pubblico. Agli interessati è stato così precluso la possibilità di esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR, tra cui in primis quello di opposizione. La vicenda è meritevole di attenzione poiché la multa di 943.000 zloty polacchi, pari a circa 220.000 euro, non è stata comminata per violazione di una normativa locale, nel caso di specie quella polacca, bensì per mancato rispetto del Regolamento europeo e, in particolare, dell’obbligo di informazione sancito all’art. 14 del testo.
A ben vedere, la società polacca ha adempiuto al predetto obbligo di informazione di cui all’art. 14 del GDPR solo nei confronti delle persone di cui aveva a disposizione gli indirizzi e-mail. Per tutti gli altri soggetti ha ritenuto di poter assolvere detto obbligo informativo tramite un’apposita clausola pubblicata sul proprio sito web. Tuttavia, tale modalità di procedere è stata ritenuta insufficiente dall’Autorità privacy polacca, poiché, la società, al fine di assolvere l’obbligo informativo cui era tenuta, avrebbe dovuto comunicare direttamente agli interessati i loro dati personali, la fonte degli stessi, lo scopo e il periodo del trattamento previsto, nonché i diritti loro spettanti ai sensi del GDPR.
A fronte della difesa svolta dalla società, il Garante polacco privacy nel proprio provvedimento specifica che le disposizioni del regolamento europeo non impongono al titolare del trattamento l’obbligo di inviare agli interessati le informazioni tramite raccomandata, modalità quest’ultima eccepita dalla società e ritenuta troppo onerosa dalla stessa. Nel caso in questione, continua il Garante privacy, la società aveva indirizzi postali e numeri di telefono e poteva quindi attivarsi per rispettare l’obbligo di fornire le informazioni alle persone.

In conclusione, l’UODO ha ritenuto molto grave la condotta punita, tantoché, il cospicuo ammontare della sanzione trova giustificazione non solo nel carattere intenzionale della violazione (la società difatti era a conoscenza dell’obbligo di fornire informazioni in modo diretto alle persone), ma anche nel comportamento per niente collaborativo tenuto successivamente dalla società per porre rimedio all’infrazione.

La prima sanzione del Garante privacy portoghese


Altra rilevante applicazione pratica delle sanzioni GDPR è rappresentata dal caso Hospitalar Barreiro Montijo, dove il Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) ha sanzionato per un importo complessivo di 400 mila euro una struttura ospedaliera.
Nell’aprile 2018, il CNDP eseguiva un’ispezione presso il Centro Hospitalar Barreiro Montijo del distretto di Setúbal in seguito alla segnalazione del sindacato dei medici, il quale contestava come il personale non sanitario avesse accesso ai sistemi informatici della struttura con i poteri propri dell’organico medico.
In sede ispettiva, il CNDP accertava un accesso indiscriminato e ingiustificato di quasi seicento dipendenti ai dati sanitari dei pazienti.Nel sistema venivano verificate infatti 985 utenze attive con profilo di autorizzazione riservato al personale medico, nonostante che detto organico contasse realmente solo 296 professionisti.
Accertata la grave violazione, l’Autorità per la tutela dei dati personali portoghese comminava due distinte sanzioni. L’una da trecentomila euro per il mancato rispetto della confidenzialità e per la mancata limitazione degli accessi ai dati dei soggetti ricoverati, e l’altra da centomila euro per non aver garantito “su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento” (art. 32 GDPR).
Vi è di più. Nel corso dell’ispezione eseguita dall’Autorità garante per la privacy relativamente al sistema informatico e di gestione dell’ospedale venivano accertate ulteriori irregolarità. Veniva contestata l’assenza di una procedura di autenticazione degli utenti del sistema informatico e dei relativi profili di accesso, il non corretto utilizzo dei profili e dei codici di accesso previsti nei sistemi gestionali utilizzati dall’ospedale stesso e l’esistenza di molti profili di fatto inattivi collegati a utenti che avevano operato nella struttura ospedaliera in forza di contratti a termine e mai disattivati.
Giunto il momento di determinare l’ammontare della sanzione, il Garante per la privacy portoghese (CNPD) prendeva in considerazione la tipologia di dati coinvolti ossia di tutte le informazioni relative alla salute di pazienti (dati considerati super sensibili), della durata nel tempo della violazione, del numero di interessati coinvolti, della gravità dei danni dagli stessi subìti, nonché della negligenza nell’adozione delle misure organizzative e tecniche da parte della struttura ospedaliera.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, il Garante per la privacy ha ritenuto la violazione dolosa, considerato che il titolare sanzionato aveva consapevolmente collegato i profili di accesso al sistema informativo con profili non corrispondenti. In questo senso, inoltre, la violazione è stata ritenuta ancora più grave a fronte dell’utilizzo di mezzi tecnici come i sistemi gestionali messi a disposizione dal Ministero della Salute, i quali di per sé erano in grado di garantire una corretta identificazione degli utenti e, quindi, una limitazione degli accessi ai dati. Viceversa, anche in tale caso, è stato valutato favorevolmente l’atteggiamento collaborativo del titolare del trattamento volto ad attenuare le conseguenze negative delle violazioni.

La sanzione comminata dal Garante privacy tedesco


Lo scorso 22 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali dello Stato di Baden –Württemberg (Landesbeauftragte Für Den Datenschutz Und Die Informationsfreiheit – LFDI) sanzionava il sito di chat online Knuddels.de (“Coccole”), popolare negli anni 2000 prima dell’avvento di Facebook, al pagamento della multa di circa ventimila euro.

La contestazione mossa dal Garante privacy tedesco ha come oggetto la violazione dell’art. 32 del GDPR, posto che, per carenza di misure adeguate di sicurezza, il sito subiva una perdita di circa due milioni diusername/password e di più di ottocentomila indirizzi e–mail, oltre a recapiti di residenza degli utenti ed altri tipi di dati. In sede di applicazione della multa, nel determinare l’ammontare della stessa, il Garante per la tutela dei dati personali tedesco valutava molto positivamente il comportamento collaborativo adottato da Knuddels,alleviando i rigori sanzionatori che la gravità oggettiva della sanzione avrebbe giustificato nel caso di specie. Accertata la violazione, Knuddelsinfatti provvedeva ad informare immediatamente dell’accaduto i suoi utenti e il Garante privacy (LFDI), apportando modifiche alla sua infrastruttura IT per accrescere il livello di sicurezza.

La sanzione comminata dal Garante privacy austriaco



In Austria, nel mese di ottobre 2018, l’Autorità Garante della Privacy austriaca (Datenschutzbehörde), ha erogato, a seguito di apposita ispezione, una sanzione da 4 mila euro ad una azienda che utilizzava il sistema di video sorveglianza in modo non appropriato. Le telecamere erano direzionate su parte del marciapiede esterno al perimetro aziendale, tanto da riprendere i passanti in modo esorbitante, senza alcuna giustificata motivazione e senza idonea informativa rilasciata con apposita cartellonistica. Tutto ciò in violazione dei principi della privacypiù comuni, in quanto venivano ripresi i volti dei passanti senza che essi ne fossero debitamente informati.

30 aprile 2019

Garante privacy sanziona società: 2 milioni di euro per telemarketing indesiderato

Dalla Newsletter del Garante del 30/05/2019
Il Garante privacy ha comminato una sanzione di oltre 2 milioni di euro ad una società che aveva svolto, tramite un call center albanese, attività di telemarketing e teleselling per conto di una azienda del settore energetico, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore prima del Regolamento europeo.
La Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, a seguito di un’ispezione, aveva accertato che la società, oltre a non aver reso alcuna informativa alle persone contattate, non aveva richiesto come previsto il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing. Consenso che la società, peraltro, avrebbe dovuto annotare per iscritto. Tali adempimenti spettavano infatti alla società che operava in qualità di autonomo titolare del trattamento, non essendo mai stata designata responsabile.
La società, sulla base di presunti accordi con l’agente di vendita del gestore di energia, aveva incaricato il call center albanese di contattare telefonicamente potenziali clienti utilizzando numerazioni telefoniche raccolte dal call center stesso, senza che la lista dei contatti fosse stata fornita o validata dalle tre aziende coinvolte nella campagna promozionale (la società multata, l’agente di vendita del gestore e il gestore stesso). Dopo il primo contatto da parte del call center, le persone che avevano manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto venivano richiamate dalla società.
La sanzione, definita cumulando ogni violazione contestata per singolo interessato, tiene conto anche della gravità della condotta della società che ha evidenziato un marcato disinteresse per la normativa in materia di protezione dei dati e una netta sottovalutazione delle gravi implicazioni che possono derivare dall’utilizzo di forme di acquisizione della clientela improntate all’informalità e alla unilaterale semplificazione degli adempimenti prescritti.

04 aprile 2019

Piattaforma Rousseau: dal Garante privacy sanzione di 50mila euro

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 83 del 4 aprile 2019 ha comminato all’Associazione Rousseau, quale responsabile del trattamento e in tale qualità trasgressore, il pagamento di euro 50.000 a titolo di sanzione per la violazione di cui al combinato disposto degli art. 32 del Regolamento UE 2016/679 oltre ad ingiungere alla stessa associazione i necessari adeguamenti indicati nel Provvedimento.

In effetti il Garante in osservanza a quanto sancito dall’art. 32 del GDPR ha accertato:
  1. il mancato completo tracciamento degli accessi al database del sistema Rousseau e delle operazioni sullo stesso compiute che configura la violazione di quel generale dovere di controllo sulla liceità dei trattamenti gravante sul titolare del trattamento e, in particolare, dell’obbligo di assicurare più adeguate garanzie di riservatezza agli iscritti alla piattaforma medesima; ciò sia in ragione delle dimensioni delle banche dati in questione, sia della tipologia di dati raccolti nonché delle funzionalità che le caratterizzano;
  2. la condivisione delle credenziali di autenticazione da parte di più incaricati dotati di elevati privilegi per la gestione della piattaforma Rousseau e la mancata definizione e configurazione dei differenti profili di autorizzazione in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari nei diversi ambiti di operatività, che nel previgente ordinamento erano addirittura qualificate come misure minime di sicurezza a carico dei titolari del trattamento. In tal caso, quindi si configura una violazione dell’obbligo di predisposizione, da parte del responsabile del trattamento, di misure tecniche e organizzative adeguate.