La sicurezza delle tue informazioni in azienda, vale di più della Privacy.
14 febbraio 2013
Controlli sui pc aziendali sì, ma nel rispetto di precise regole
23 ottobre 2012
Sanzione salata per l´azienda che non risponde al Garante
Vietato "spiare" i lavoratori
07 giugno 2012
Marketing evoluto e garanzie per i clienti
29 febbraio 2012
Sì a telecamere "intelligenti", ma no all´uso di microfoni
27 gennaio 2012
Marketing via sms o e-mail nel mirino del Garante
21 novembre 2011
I Garanti del mondo discutono di privacy nell´era globale
Alla Conferenza internazionale di Città del Messico adottate tre risoluzioni
Come proteggere i dati personali in un´era globale.
E´ questo il tema cruciale a cui è stata dedicata la 33ma Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati personali, svoltasi la scorsa settimana a Città del Messico, che ha visto riuniti rappresentanti provenienti da tutti i continenti e alla quale ha partecipato anche il Presidente dell´Autorità italiana, Francesco Pizzetti.
Lo sviluppo esponenziale delle tecnologie, le nuove forme di comunicazione in rete, la proliferazione dei dati, l´uso innovativo delle informazioni, hanno aperto orizzonti sociali ed economici prima impensabili. Ma hanno conseguentemente modificato il contesto nel quale le Autorità di protezione dei dati personali si trovano ad operare, e soprattutto determinato la necessità di un approccio globale ai problemi di protezione dati e di una definizione di regole in grado di garantire una tutela effettiva della privacy, al di là di culture e confini nazionali.
E´ dunque con questa consapevolezza e con l´esigenza di una missione comune che nella tre giorni di lavori le Autorità per la privacy di tutto il mondo si sono confrontate su rilevanti questioni di primo piano: la nuova economia basata sulle grandi banche dati (il cosiddetto"Big Data"); le nuove tecnologie usate per l´analisi dei comportamenti e la profilazione degli individui; la sicurezza dei dati e le nuove realtà come il cloud computing; il diritto all´oblio nel mondo digitale;le nuove applicazioni per la telefonia mobile; il ruolo e le responsabilità delle Autorità di protezione dati; la ridefinizione dello stesso concetto di dato personale di fronte agli scenari aperti dalla Rete.
La Conferenza ha adottato tre risoluzioni sulla privacy: una sull´uso del nuovo protocollo Internet per l´assegnazione degli indirizzi (IPv6); una seconda sulla necessità di un coordinamento rafforzato a livello internazionale; una terza sulla protezione dei dati in caso di disastri ambientali. A far parte della Conferenza internazionale sono stati ammessi come nuovi membri la Bosnia Erzegovina e il Marocco.
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29 settembre 2011
Vietate le telefonate promozionali a fini di marketing verso numeri tratti da albi professionali senza il consenso preventivo dell´interessato
Limiti al telemarketing
L´offerta commerciale deve essere strettamente funzionale all´attività del professionista
I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell´interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l´attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all´utenza business.
Nella richiesta all´Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell´albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l´utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l´attività professionale dell´utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l´offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando così l´eventuale esonero dall´acquisizione del consenso.
Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque - non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l´attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L´Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.
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24 giugno 2011
Autorizzazione n. 1/2011 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 24 giugno 2011
15 giugno 2011
Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali
01 marzo 2011
Contenzioso penale sul lavoro e privacy L´azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti
04 febbraio 2011
Investigatori privati, banche, cloud computing sotto la lente del Garante
Intanto, un primo bilancio sull´attività ispettiva relativa al 2010 mostra il significativo lavoro di controllo svolto dall´Autorità: sono state circa 474 le ispezioni effettuate e 424 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all´ inosservanza dei provvedimenti del Garante.Le ispezioni hanno riguardato in particolare il settore sanitario, le catene alberghiere, l´attivazione di schede telefoniche multiple, la formazione on line.
22 giugno 2010
Vademecum del Garante sul trattamento dei dati personali a scuola
AGGIORNAMENTO DEL 23/05/2018
Il 25/5/2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali che andrà a sostituire anche la normativa italiana sull'argomento e alla quale si dovranno adeguare anche le scuole per il trattamento dei dati personali e sensibili degli alunni.
Si resta in attesa di conoscere quindi le indicazioni che il Garante vorrà fornire per le scuole, in aggiornamento a quelle sotto presentate.
Sul sito del Garante www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue è possibile trovare testi del regolamento, guide e indicazioni; si riporta anche una Nota sulla nuova normativa predisposta dalla FISH.
Il Garante per la privacy nel giugno 2010 ha diffuso il Vademecum "La_privacy_tra_i_banchi_di_scuola" sul trattamento dei dati personali a scuola che raccoglie gli orientamenti emersi in precedenti propri documenti e decisioni.
Se ne riporta una sintesi.
Nella premessa si afferma che né si possono divulgare dati sensibili, né si possono rifiutare agli interessati informazioni dovute alla trasparenza.
Le scuole pubbliche devono dare informativa completa di quali dati raccolgono e di come li utilizzano, mentre non occorre il consenso degli utenti per la raccolta e il trattamento quando questo sia necessario per la realizzazione del diritto allo studio.
Le scuole private oltre ad informare gli utenti sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti, devono anche ottenere l'esplicito consenso alla raccolta e al trattamento.
I dati raccolti devono comunque servire per le finalità del servizio di istruzione,
Ad esempio: dati etnici per le iscrizioni degli stranieri; dati religiosi per l’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nonché per garantire la libertà di credo (mensa scolastica con riguardo a cibi particolari); dati sullo stato di salute per gli alunni con disabilità ai fini dell'iscrizione; dati sulle opinioni politiche o filosofiche di associazioni in caso di elezioni di organi collegiali; dati giudiziari solo nei limiti in cui siano necessari per garantire il diritto allo studio di alunni detenuti o in regime di protezione.
Gli interessati hanno diritto di accesso per conoscere i contenuti dei documenti con i propri dati sensibili per eventuali correzioni o cancellazioni. Ciò ai sensi della legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa.
Restano fermi il dovere di segreto d’ufficio da parte dei docenti e l’obbligo di custodia degli elaborati contenenti dati personali e notizie riservate. Mentre la lettura in classe dei temi personali è rimessa alla sensibilità del docente.
Quanto ai voti sui tabelloni essi vanno pubblicati per il principio di trasparenza secondo le indicazioni del MIUR. E' vietato però il riferimento, ad esempio, alle prove differenziate per gli alunni con disabiltà.
Nelle circolari e comunicazioni è vietato fare riferimenti anche impliciti che possano far identificare i minori coinvolti in situazioni delicate.
Solo su richiesta degli interessati le scuole possono comunicare a terzi i risultati scolastici , per motivi di orientamento o inserimento lavorativo.
In ogni caso è vietata la comunicazione degli indirizzi di alunni per motivi di marketing e pubblicità.
È consentita la raccolta di questionari contenenti dati personali per motivi di ricerca, solo con il consenso degli interessati.
È necessario il consenso degli interessati nel caso di comunicazioni sistematiche o di diffusione, anche su siti, delle foto o delle riprese ufficiali e personali in occasioni di manifestazioni (saggi, recite...) o gite scolastiche.
Con il consenso di docenti e studenti è ammessa la registrazione audio/video della lezione.
L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.
È vietata la diffusione di registrazioni con i telefonini senza in consenso degli interessati.
Non è consentita la video-sorveglianza nei confronti degli alunni.
OSSERVAZIONI
Il documento è interessante perchè raccoglie in un unico testo orientamenti che il Garante ha espresso nel tempo in situazioni diverse.
Non presenta però novità specifiche rispetto a quanto già portato a conoscenza in precedenza.
Le famiglie degli alunni con disabilità trovano in esso un rafforzamento dei loro diritti, specie con riguardo all'ottenimento di copie del PEI e circa la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.
Pubblicato il 22/6/2010
Se ne riporta una sintesi.
Ad esempio: dati etnici per le iscrizioni degli stranieri; dati religiosi per l’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nonché per garantire la libertà di credo (mensa scolastica con riguardo a cibi particolari); dati sullo stato di salute per gli alunni con disabilità ai fini dell'iscrizione; dati sulle opinioni politiche o filosofiche di associazioni in caso di elezioni di organi collegiali; dati giudiziari solo nei limiti in cui siano necessari per garantire il diritto allo studio di alunni detenuti o in regime di protezione.
Gli interessati hanno diritto di accesso per conoscere i contenuti dei documenti con i propri dati sensibili per eventuali correzioni o cancellazioni. Ciò ai sensi della legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa.
È vietata la diffusione di registrazioni con i telefonini senza in consenso degli interessati.
Non presenta però novità specifiche rispetto a quanto già portato a conoscenza in precedenza.
Le famiglie degli alunni con disabilità trovano in esso un rafforzamento dei loro diritti, specie con riguardo all'ottenimento di copie del PEI e circa la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.
08 aprile 2010
Garante: Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
L´adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali come la voce e l´immagine che sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
- Provvedimento in materia di videosorveglianza
8 aprile 2010 [doc. web. n. 1712680]
18 marzo 2010
Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso
Al Garante stanno giungendo varie segnalazioni in ordine a pubblicità elettorale telefonica in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. A questo proposito il Garante privacy ricorda, ancora una volta, a partiti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che non è possibile contattare telefonicamente i cittadini che non abbiano espresso un preventivo consenso ad essere chiamati.
Roma, 18 marzo 2010
12 gennaio 2009
Le Regole del Garante per la Rottamazione dei PC
28 marzo 2007
DPS/2007: Abbiamo adottato un nuovo criterio di valutazione dei Rischi
- Accessi alle sedi
- Archiviazione e custodia dei documenti
- Struttura informatica - HW
- Struttura informatica - Sw
- Struttura organizzativa
- Schedari cartacei e affini
- Computer non in rete ma in uffici presidiati
- Computer non in rete ma in uffici con presenza assidua di personale
- Computer stand alone con collegamento ad internet
- Computer stand alone senza collegamento ad internet
- Computer in rete con collegamento ad una intranet
- Computer in rete con collegamento ad internet
06 marzo 2007
Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) compie un anno
05 marzo 2007
Le linee guida del Garante per posta elettronica e internet
05 febbraio 2007
Si aprono le porte del tribunale per il "Genio" italiano delle truffe on-line
Privacy in azienda: i limiti del garante
Navigare su Internet per motivi personali in azienda non è motivo di licenziamento
15 gennaio 2007
Etica della sicurezza.
Truffa al Bancomat: ecco il funzionamento della "lingua di serpente" (Video)
Rapporto McAfee sulla criminologia virtuale: il crimine organizzato e internet
Maggiori garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy
15 novembre 2006
Microsoft: Obbligatoria l'autenticazione online anche per Microsoft Office. Per le copie pirate scattano limitazioni
Il virus più pericoloso e tenace di Ottobre? Si chiama Stratio
Il 50% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha problemi di virus
17 ottobre 2006
Cosa succede se si lascia il computer acceso di notte a casa?
Non è reato spiare le email dei dipendenti. Il tribunale: i pc appartengono all’azienda.
Possono utilizzare la vs email, reperita su internet, per inviarvi offerte commerciali?
04 ottobre 2006
Intercettazioni legali: Garante privacy ai gestori, proteggete i dati o rischiate il blocco
19 settembre 2006
Licenziato chi diffonde password
SEMPLIFICAZIONI PER I MEDICI DI BASE
05 luglio 2006
Interventi di semplificazione in materia di privacy per le PMI
03 luglio 2006
Uso di internet sul posto di lavoro
20 giugno 2006
Chi naviga in ufficio non può essere licenziato, ma il computer può essere controllato
30 maggio 2006
Garante: no a e-mail pubblicitarie senza consenso
21 maggio 2006
Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari - dal Garante
15 maggio 2006
Ha senso inserire un disclaimer alla fine delle nostre e-mail?
20 aprile 2006
Proposta di servizio riguardante l’Informativa
La Cedam srl, al fine di aiutare i propri clienti nell’adempimento previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003, (Informativa agli interessati al trattamento dei dati, leggi ad esempio: clienti, fornitori, agenti, etc…etc…), ha pensato, per i clienti che non dispongono di un proprio sito web, di ospitare tale informativa sul proprio sito per ciascun cliente che ne faccia richiesta. Con tale iniziativa, il cliente Cedam acquisirà notevoli vantaggi, ad esempio potrà:
evitare di stampare le informative per ciascun cliente / fornitore / agente / etc…( presente e futuro ),
eliminare l’invio di eventuali lettere / fax / raccomandate,
recuperare tempo e risorse informare gli interessati in modo più facilmente rintracciabile. >>>