14 febbraio 2013

Controlli sui pc aziendali sì, ma nel rispetto di precise regole

Una società non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore. Questa la decisione del Garante sulricorso [doc. web n. 2149222] presentato da un dipendente che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda. L´uomo si era rivolto sia alla magistratura ordinaria, per contestare la stessa fondatezza dell´accusa e il relativo licenziamento, sia al Garante per opporsi alle modalità con cui la società avrebbe acquisito e trattato i suoi dati.
Dai riscontri dell´Autorità è emerso che una serie di documenti, sulla base dei quali il datore di lavoro aveva fondato la sua decisione, erano contenuti in una cartella personale del pc portatile assegnato al lavoratore. La società vi aveva avuto accesso quando il dipendente aveva riportato il computer in sede per la periodica operazione di salvataggio dei dati (back up) aziendali.Contrariamente a quando affermato dall´impresa, non risulta però che l´uomo fosse stato informato sui limiti di utilizzo del bene aziendale, né sulla possibilità che potessero essere avviate così penetranti operazioni di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso.
Il Garante ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l´effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.
Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l´altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un´idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all´attività di verifica e controllo. Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti. Sarà invece l´autorità giudiziaria a valutare l´utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti.

23 ottobre 2012

Sanzione salata per l´azienda che non risponde al Garante

I ritardi di due rate, poi sanati, vanno cancellati dopo un anno

La filiale italiana di un grande gruppo internazionale che fornisce servizi It e di telefonia alle imprese e alle P.a., dovrà pagare una sanzione di 75.000 euro per non aver fornito all´Autorità le informazioni richieste.
A seguito di numerose segnalazioni di destinatari di fax promozionali indesiderati, l´Autorità aveva chiesto alla società di fornire informazioni sulla titolarità di alcune numerazioni che comparivano tra quelle indicate dagli utenti.
Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di chiarimenti, il Garante, sulla base di quanto previsto dall´articolo 157 del Codice privacy, aveva contestato all´azienda, una sanzione amministrativa di 20mila euro. La società, pur essendo stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (così come previsto dalla legge n. 689/1981), aveva scelto di non pagare e di inviare all´Autorità uno scritto difensivo. Le argomentazioni addotte però non sono risultate in grado di sollevare la società dalla responsabilità per la mancata risposta al Garante.

Di conseguenza, considerate, tra l´altro, la gravità della violazione, analoghi precedenti e le condizioni economiche dell´azienda inadempiente, l´Autorità ha applicato una sanzione di 75mila euro. Contro la decisione del Garante la società potrà comunque presentare ricorso all´autorità giudiziaria.

Vietato "spiare" i lavoratori

"Spente" dal Garante presso un call center 4 telecamere, 3 con apparecchi di ripresa audio

Il Garante per la privacy ha vietato l´uso di un sistema di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti. Le telecamere installate presso un call center  all´ingresso della sede e nei locali dove sono collocate le  postazioni di lavoro sono state "spente" dall´Autorità che ha dichiarato illecito il  trattamento dei dati personali dei dipendenti. L´impianto composto da quattro telecamere orientabili e dotate di zoom, di cui tre in grado di captare anche l´audio all´interno del call center, era segnalato da cartelli,  privi  però di alcune informazioni obbligatorie, affissi in prossimità dei luoghi ripresi.
A seguito del divieto del Garante la società non potrà utilizzare i dati personali  trattati in violazione di legge. L´eventuale riattivazione delle telecamere  dovrà avvenire nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, che ammette l´installazione di sistemi audiovisivi, dai  quali  derivi  anche la possibilità di controllo a distanza  dell´attività  dei  lavoratori, solo in presenza di particolari esigenze aziendali organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro,  previo accordo  con le rappresentanze sindacali. In assenza di un tale accordo  è necessaria  l´autorizzazione del competente ufficio periferico del Ministero del lavoro.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso invece che la società non è stata in grado di dimostrare l´esistenza delle menzionate esigenze aziendali che giustificassero l´installazione dell´impianto, né aveva rispettato la procedura prevista dalla legge. Il trattamento dei dati svolto presso il call center è risultato quindi illecito. Il sistema effettuava, di fatto, un controllo a distanza dei lavoratori vietato dalla legge, aggravato, peraltro,  dalla presenza di un impianto in grado di captare l´audio di quanto accadeva negli ambienti di lavoro.  Gli atti riguardanti la società, già sanzionata per non aver informato correttamente i dipendenti della presenza delle telecamere, saranno trasmessi alla magistratura per la valutazione di eventuali profili penali connessi all´installazione del sistema audiovisivo.

07 giugno 2012

Marketing evoluto e garanzie per i clienti

Sì del Garante privacy a nuovi strumenti di profilazione, ma nel rispetto di precisi limiti

Una compagnia telefonica potrà avviare una innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso. Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati. Questa la decisione del Garante che ha accolto un´istanza di verifica preliminare in cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull´area di residenza e lavoro.
Nella richiesta, la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete. Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l´adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall´obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate. L´Autorità, nell´accogliere l´istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all´incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all´identità dell´utente. Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l´anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato.

La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l´attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico. I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni. Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione. La società dovrà poi aggiornare l´informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati. Il Garante ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l´attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l´adozione delle misure indicate. Trascorso un anno dall´inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti.

29 febbraio 2012

Sì a telecamere "intelligenti", ma no all´uso di microfoni

Il Garante della privacy ha accolto la richiesta del gestore di una centrale termoelettrica di rafforzare le protezioni delle infrastrutture tramite un sofisticato sistema di videosorveglianza, ma ha negato la possibilità di abbinare dei microfoni alle telecamere. Nel progetto, sottoposto alla verifica preliminare della Autorità, si sottolineava che la centrale è collocata in un´area isolata, di notevole estensione e al di fuori delle zone controllate di routine dalla polizia e si chiedeva quindi l´adozione di tecnologie in grado di garantire una veloce identificazione di possibili intrusioni dall´esterno. Il Garante ha riconosciuto la necessità di garantire standard di sicurezza superiori alla media per proteggere il sito e ha autorizzato l´installazione di telecamere "intelligenti" in grado di segnalare, tra l´altro, eventuali tentativi di sabotaggio o soggetti in movimento, prescrivendo comunque che le riprese vengano utilizzate solo per finalità di tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza del personale. L´Autorità ha invece ritenuto eccessiva,  e non conforme ai principi di pertinenza e proporzionalità stabiliti dal Codice privacy, la richiesta di poter captare suoni fino a 5-6 metri di distanza dalle telecamere: l´uso di un tale sistema avrebbe infatti comportato il rischio di ledere la riservatezza di chiunque si fosse trovato nei pressi delle aree controllate, inclusa la zona del parcheggio e dell´ingresso principale, o in luoghi di semplice ristoro o di riposo dal turno di lavoro dei dipendenti. Ha quindi respinto la domanda di collegare microfoni alle telecamere.
 
Il sistema di videosorveglianza autorizzato, potendo inquadrare anche aree di lavoro o di sosta del personale potrà essere attivato, come prevede lo Statuto dei lavoratori, solo dopo aver raggiunto uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali o dopo aver ottenuto l´autorizzazione della competente Direzione provinciale del lavoro.

27 gennaio 2012

Marketing via sms o e-mail nel mirino del Garante

Nell´ultimo anno 14 società controllate, contestate 300mila euro di sanzioni

Il Garante per la privacy ha concluso una complessa attività ispettiva presso alcune delle principali società di marketing che svolgono attività promozionali via e-mail o attraverso telefoni cellulari, in particolare tramite l´invio di sms. La necessità di controlli in questo particolare settore del marketing trae origine dagli esiti di precedenti ispezioni e dalla esigenza di contrastare forme di pubblicità in rapida crescita, come le comunicazioni pubblicitarie automatizzate indesiderate verso i cellulari.

Nell´ultimo anno, il nucleo ispettivo dell´Autorità ha portato a termine verifiche presso quattordici società operanti nel cosiddetto  Dem ("direct email marketing") o nel "mobile marketing", alcune delle quali dotate di banche dati con milioni di utenze telefoniche cellulari. Dai riscontri effettuati dal Garante è emerso che cinque di queste società non rispettavano il Codice della privacy, non avendo ottenuto ad esempio un valido consenso all´invio di sms promozionali, o non avendo fornito una idonea informativa agli utenti registrati nei loro data base. Nei confronti delle società sono stati adottati provvedimenti di divieto del trattamento illecito dei dati e, in alcuni casi, sono state date prescrizioni per adeguare il trattamento alle norme in materia di protezione dei dati personali. Alle quattro società che operavano senza consenso degli utenti, il Garante ha contestato anche sanzioni pecuniarie per un totale di circa 300.000 euro. Si stanno ultimando infine accertamenti nei confronti di altre società, che trattano dati personali avvalendosi di server collocati negli Stati Uniti.

21 novembre 2011

I Garanti del mondo discutono di privacy nell´era globale

Alla Conferenza internazionale di Città del Messico adottate tre risoluzioni

Come proteggere i dati personali in un´era globale.
E´ questo il tema cruciale a cui è stata dedicata la 33ma Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati personali, svoltasi la scorsa settimana a Città del Messico, che ha visto riuniti rappresentanti provenienti da tutti i continenti e alla quale ha partecipato anche il Presidente dell´Autorità italiana, Francesco Pizzetti.
Lo sviluppo esponenziale delle tecnologie, le nuove forme di comunicazione in rete, la proliferazione dei dati, l´uso innovativo delle informazioni,  hanno aperto orizzonti sociali ed economici prima impensabili. Ma hanno conseguentemente modificato il contesto nel quale le Autorità di protezione dei dati personali si trovano ad operare, e soprattutto determinato la necessità di un approccio globale ai problemi di protezione dati e di una definizione di regole in grado di garantire una tutela effettiva della privacy, al di là di culture e confini nazionali.
E´ dunque con questa consapevolezza e con l´esigenza di  una missione comune che nella tre giorni di lavori le Autorità per la privacy di tutto il mondo si sono confrontate su rilevanti questioni di primo piano: la nuova economia basata sulle grandi banche dati (il cosiddetto"Big Data"); le nuove tecnologie usate per l´analisi dei comportamenti e la profilazione degli individui; la sicurezza dei dati e le nuove realtà come il cloud computing; il diritto all´oblio nel mondo digitale;le nuove applicazioni per la telefonia mobile; il ruolo e le responsabilità delle Autorità di protezione dati; la ridefinizione dello stesso concetto di dato personale di fronte agli scenari aperti dalla Rete.
La Conferenza ha adottato tre risoluzioni sulla privacy: una sull´uso del nuovo protocollo Internet per l´assegnazione degli indirizzi (IPv6); una seconda sulla necessità di un coordinamento rafforzato a livello internazionale; una terza sulla protezione dei dati in caso di disastri ambientali. A far parte della Conferenza internazionale sono stati ammessi come nuovi membri la Bosnia Erzegovina e il Marocco.
 

29 settembre 2011

Vietate le telefonate promozionali a fini di marketing verso numeri tratti da albi professionali senza il consenso preventivo dell´interessato

Limiti al telemarketing
L´offerta commerciale deve essere strettamente funzionale all´attività del professionista

I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell´interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l´attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati  personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all´utenza business.
Nella richiesta all´Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell´albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l´utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l´attività professionale dell´utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l´offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando così l´eventuale esonero dall´acquisizione del consenso.
Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati  personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque -  non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l´attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L´Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso  la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.

 

24 giugno 2011

Autorizzazione n. 1/2011 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 24 giugno 2011

Il Garante Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

per visualizzare il documento  clicca qui

15 giugno 2011

Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali

Offerte commerciali indesiderate: clienti più tutelati anche in caso di outsourcing 
Le società che si avvalgono di agenzie o altre imprese per la promozione o la commercializzazione della loro attività senza che queste operino come autonomi titolari, rispondono sempre in prima persona dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti.
Inoltre, in questi casi esse devono provvedere a nominare formalmente le agenzie o le imprese di cui si avvalgono in outsourcing quali responsabili dei trattamenti stessi.
E´ quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio) adottato per assicurare ai cittadini maggiori tutele contro i contatti commerciali indesiderati (telefonate, fax, posta etc…), fenomeno che ha registrato un forte incremento anche a seguito della modifica delle norme che regolano il telemarketing.
Dalle verifiche compiute dall´Autorità è infatti emerso che molte aziende, anche di grandi dimensioni, si avvalgono di società in outsourcing  per le attività promozionali, ma definiscono esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative  e la modulistica necessaria.
Di conseguenza, in questi casi, i soggetti che operano in outsourcing non possono in alcun modo essere considerati autonomi titolari del trattamento, rimanendo tale titolarità in capo alle società committenti che rispondono di ogni illecito eventualmente commesso, nonché della mancata nomina quali responsabili delle aziende affidatarie dei servizi.
Nel suo provvedimento, il Garante ha dunque prescritto alle società che commissionano all´esterno l´attività di promozione ma ne mantengono di fatto il controllo operativo e quindi si configurano come titolari, anche l´obbligo di designare formalmente responsabili del trattamento i promoter di cui si avvalgono.
Le prescrizioni imposte dal Garante consentiranno di identificare con certezza gli autori di eventuali illeciti, garantendo maggiore tutela ai cittadini. Le società avranno 60 giorni di tempo per adempiere.
Roma, 5 luglio 2011

01 marzo 2011

Contenzioso penale sul lavoro e privacy L´azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti

Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell´ambito di eventuali procedimenti penali.
Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.
Nel corso dell´istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L´azienda intendeva quindi mettere l´hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell´autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.
Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) non ha accolto la richiesta avanzata dall´interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l´accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all´attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L´Autorità ha però riconosciuto il diritto dell´impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell´ambito del contenzioso penale. L´acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

04 febbraio 2011

Investigatori privati, banche, cloud computing sotto la lente del Garante

Investigatori privati, servizi informatici (in particolare quelli forniti mediante il cosiddetto "cloud computing"), istituti bancari e carte di credito, marketing (anche via sms ed e-mail), enti previdenziali. E´ su questi delicati settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani che si concentrerà l´attività di accertamento del Garante per la privacy nei primi sei mesi dell´anno.
Il piano ispettivo appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull´uso dei loro dati personali, all´adozione delle misure di sicurezza, alla durata di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all´obbligo di notificazione al Garante. Oltre 250 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati.
Intanto, un primo bilancio sull´attività ispettiva relativa al 2010 mostra il significativo lavoro di controllo svolto dall´Autorità: sono state circa 474 le ispezioni effettuate e 424 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all´ inosservanza dei provvedimenti del Garante.Le ispezioni hanno riguardato in particolare il settore sanitario, le catene alberghiere, l´attivazione di schede telefoniche multiple, la formazione on line.
Le segnalazioni all´autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 55, e hanno riguardato tra l´altro la mancata adozione misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante.
Complessivamente le entrate derivanti dalle sanzioni sono state pari a circa 3 milioni e 800 mila euro: in particolare, 2 milioni relativi alle violazioni degli obblighi sull´informativa, 800 mila relativi al trattamento illecito di dati e 450 mila relativi alla mancata adozione delle misure di sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni.

22 giugno 2010

Vademecum del Garante sul trattamento dei dati personali a scuola

AGGIORNAMENTO DEL 23/05/2018

Il 25/5/2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali che andrà a sostituire anche la normativa italiana sull'argomento e alla quale si dovranno adeguare anche le scuole per il trattamento dei dati personali e sensibili degli alunni.
Si resta in attesa di conoscere quindi le indicazioni che il Garante vorrà fornire per le scuole, in aggiornamento a quelle sotto presentate.
Sul sito del Garante www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue è possibile trovare testi del regolamento, guide e indicazioni; si riporta anche una Nota sulla nuova normativa predisposta dalla FISH.

Il Garante per la privacy nel giugno 2010 ha diffuso il Vademecum "La_privacy_tra_i_banchi_di_scuola" sul trattamento dei dati personali a scuola che raccoglie gli orientamenti emersi in precedenti propri documenti e decisioni.
Se ne riporta una sintesi.
Nella premessa si afferma che né si possono divulgare dati sensibili, né si possono rifiutare agli interessati informazioni dovute alla trasparenza.
Le scuole pubbliche devono dare informativa completa di quali dati raccolgono e di come li utilizzano, mentre non occorre il consenso degli utenti per la raccolta e il trattamento quando questo sia necessario per la realizzazione del diritto allo studio.
Le scuole private oltre ad informare gli utenti sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti, devono anche ottenere l'esplicito consenso alla raccolta e al trattamento.
I dati raccolti devono comunque servire per le finalità del servizio di istruzione,
Ad esempio: dati etnici per le iscrizioni degli stranieri; dati religiosi per l’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nonché per garantire la libertà di credo (mensa scolastica con riguardo a cibi particolari); dati sullo stato di salute per gli alunni con disabilità ai fini dell'iscrizione; dati sulle opinioni politiche o filosofiche di associazioni in caso di elezioni di organi collegiali; dati giudiziari solo nei limiti in cui siano necessari per garantire il diritto allo studio di alunni detenuti o in regime di protezione.

Gli interessati hanno diritto di accesso per conoscere i contenuti dei documenti con i propri dati sensibili per eventuali correzioni o cancellazioni. Ciò ai sensi della legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa.
Restano fermi il dovere di segreto d’ufficio da parte dei docenti e l’obbligo di custodia degli elaborati contenenti dati personali e notizie riservate. Mentre la lettura in classe dei temi personali è rimessa alla sensibilità del docente.
Quanto ai voti sui tabelloni essi vanno pubblicati per il principio di trasparenza secondo le indicazioni del MIUR. E'  vietato però il riferimento, ad esempio, alle prove differenziate per gli alunni con disabiltà.
Nelle circolari e comunicazioni è vietato fare riferimenti anche impliciti che possano far identificare i minori coinvolti in situazioni delicate.
Solo su richiesta degli interessati le scuole possono comunicare a terzi i risultati scolastici , per motivi di orientamento o inserimento lavorativo.
In ogni caso è vietata la comunicazione degli indirizzi di alunni per motivi di marketing e pubblicità.
È consentita la raccolta di questionari contenenti dati personali per motivi di ricerca, solo con il consenso degli interessati.
È necessario il consenso degli interessati nel caso di comunicazioni sistematiche o di diffusione, anche su siti, delle foto o delle riprese ufficiali e personali in occasioni di manifestazioni (saggi, recite...) o gite scolastiche.
Con il consenso di docenti e studenti è ammessa la registrazione audio/video della lezione.
L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.

È vietata la diffusione di registrazioni con i telefonini senza in consenso degli interessati.
Non è consentita la video-sorveglianza nei confronti degli alunni.

OSSERVAZIONI
Il documento è interessante perchè raccoglie in un unico testo orientamenti che il Garante ha espresso nel tempo in situazioni diverse.
Non presenta però novità specifiche rispetto a quanto già portato a conoscenza in precedenza.
Le famiglie degli alunni con disabilità trovano in esso un rafforzamento dei loro diritti, specie con riguardo all'ottenimento di copie del PEI e circa la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.


Pubblicato il 22/6/2010

08 aprile 2010

Garante: Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

Videosorveglianza
L´adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali come la voce e l´immagine che sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
Le dimensioni assunte dal fenomeno, soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.
Nel luglio del 2000 è stata portata a termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia.
Nel novembre 2000 il Garante ha emanato delle linee guida contenenti gli indirizzi per garantire che l´installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
La materia è stata poi ulteriormente regolata da due provvedimenti generali del Garante, emanati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.
Il provvedimento del 2010, in particolare, sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto delle più recenti disposizioni normative in materia e delle possibilità offerte dalla nuove tecnologie. Una speciale attenzione è dedicata alle garanzie sul fronte dell´informazione ai soggetti che transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.).
Questa scheda raccoglie, oltre ai provvedimenti generali, le decisioni più significative dell´Autorità riguardanti il settore, gli articoli della Newsletter, i comunicati stampa e altre notizie sull´argomento, oltre ad alcuni documenti elaborati in ambito internazionale.

Provvedimenti principali
  • Provvedimento in materia di videosorveglianza
    8 aprile 2010 [doc. web. n. 1712680]

18 marzo 2010

Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso

Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso  

Al Garante stanno giungendo varie segnalazioni in ordine a pubblicità elettorale telefonica in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. A questo proposito il Garante privacy ricorda, ancora una volta, a partiti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che non è possibile contattare telefonicamente i cittadini che non abbiano espresso un preventivo consenso ad essere chiamati.
Roma, 18 marzo 2010


12 gennaio 2009

Le Regole del Garante per la Rottamazione dei PC

La Rottamazione dei PC usati (Raee - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)e la sicurezza dei dati personali registrati sui relativi hard disk, sono sicuramente materia che interessa il Garante della Privacy, che ha recentemente consigliato di adottare le seguenti procedure...(leggi)

28 marzo 2007

DPS/2007: Abbiamo adottato un nuovo criterio di valutazione dei Rischi

Per fare in modo che la valutazione dei Rischi che incombono sui dati oggetti del trattamento in azienda sia il più veritiera possibile, la Cedam srl quest'anno ha messo a punto un Questionario di Valutazione più specifico. Da tale questionario suddiviso opportunamente nelle varie aree:
  • Accessi alle sedi
  • Archiviazione e custodia dei documenti
  • Struttura informatica - HW
  • Struttura informatica - Sw
  • Struttura organizzativa
viene calcolato automaticamente il rischio esistente sui vari strumenti che in azienda vengono utilizzati per trattare i dati, e cioè:
  • Schedari cartacei e affini
  • Computer non in rete ma in uffici presidiati
  • Computer non in rete ma in uffici con presenza assidua di personale
  • Computer stand alone con collegamento ad internet
  • Computer stand alone senza collegamento ad internet
  • Computer in rete con collegamento ad una intranet
  • Computer in rete con collegamento ad internet
In seguito a tale rischio e alla tipologia degli archivi trattati, viene fissato il Rischio Complessivo Aziendale e da questo punto si parte per identificare la serie di contro-misure da mettere in essere per abbattere il rischio calcolato. Contatta i nostri uffici per ulteriori chiarimenti. Cedam srl

06 marzo 2007

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) compie un anno

Entro il 31 marzo 2007 dovrà essere effettuato il rinnovo del DPS aggiornandone i contenuti. Quello di quest’anno è il primo rinnovo di legge da quando è entrato in vigore il D.lgs. 196/’03. Occorre quindi effettuare una serie di verifiche per controllare la corrispondenza di quanto accertato a livello previsionale il 31 marzo 2006, con quello che poi è successo effettivamente nei mesi successi. Gli scostamenti eventuali, riguardano: -) gli archivi soggetti al trattamento, -) il responsabile e gli incaricati (interni ed esterni), -) i nuovi strumenti introdotti (hardware, software, apparecchiature varie), -) la distribuzione di compiti e responsabilità. Inoltre, in base agli imprevisti riscontrati in questo anno trascorso (virus arrivati, attacchi subiti, evoluzione della tecnologia, disattenzioni varie del personale, etc…), occorrerà definire nuovamente ed in senso evolutivo rispetto all’anno precedente: -)l’analisi dei rischi che incombono sui dati, suddivisi in base alle seguenti macro riclassificazioni: -)rischi riguardanti gli operatori -)rischi riguardanti gli strumenti -)rischi riguardanti il contesto fisico-ambientale -)le misure da adottare ed eventualmente confermare o cambiare quelle attualmente in vigore -)la pianificazione per gli interventi formativi previsti per il Responsabile ed i suoi incaricati Purtroppo, il Decreto in questione, è molto chiaro in merito e non ci lascia nessuna attenuante. Qualsiasi azienda, essendovi tenuta, è obbligata non solo ad ottemperare a tutte le misure minime, ma ad implementare le misure idonee, con notevole imbarazzo da parte delle aziende nel determinare quale limite raggiungere sulla strada della sicurezza dei dati personali. Allora che facciamo? continua a leggere >>>

05 marzo 2007

Le linee guida del Garante per posta elettronica e internet

I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. Il Garante privacy, con un provvedimento generale che sarà pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, fornisce concrete indicazioni in ordine all'uso dei computer sul luogo di lavoro. “La questione è particolarmente delicata – afferma il relatore Mauro Paissan – perché dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori”. L'Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda. Il provvedimento raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica. Il datore di lavoro è inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Per quanto riguarda Internet è opportuno ad esempio: individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali. Per quanto riguarda la posta elettronica, è opportuno che l'azienda: renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza; valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale; preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi; metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all'attività lavorativa. Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare all'osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale. Il Garante ha chiesto infine particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove debba essere rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad esempio i giornalisti. Roma, 5 marzo 2007

05 febbraio 2007

Si aprono le porte del tribunale per il "Genio" italiano delle truffe on-line

Sono stati gli stessi agenti della Polizia postale ad affibbiarli il soprannome di “Genio” così da distinguerlo dai comuni truffatori, visto che E.Z. 27enne studente del Politecnico di Torino residente ad Ivrea, di comune proprio non aveva nulla grazie alla capacità di forzare i sistemi di sicurezza delle grandi banche italiane come se niente fosse.Una capacità dimostrata in prima persona direttamente. >>>

Privacy in azienda: i limiti del garante

Riepiloghiamo per chi non avesse tempo di leggersi tutte le disposizioni in merito, alcuni passaggi importanti: Il garante per la privacy fissa i paletti per la protezione dei dati personali in azienda. Con un documento di una ventina di pagine, stabilisce in via generale che “Le informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi. In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti e devono essere osservate tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che trae origine anche da direttive comunitarie”. Poi scende nel dettaglio e in sintesi stabilisce >>>

Navigare su Internet per motivi personali in azienda non è motivo di licenziamento

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza, ha reintegrato nel posto di lavoro un dipendente che era stato licenziato, in quanto si era collegato numerosissime volte a internet, a fini personali, avvalendosi del PC messogli a disposizione dall’azienda. Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento del lavoratore è stato scorretto, ma di per sé non è stato di gravità tale da giustificare il licenziamento. La datrice di lavoro, infatti, non ha mai contestato al lavoratore né un calo di rendimento né il fatto di aver procurato danni all’azienda. A seguito del reclamo presentato dalla datrice di lavoro, il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, ha confermato il provvedimento e ha ritenuto che «poiché la condotta addebitata al lavoratore è solamente quella dell’uso (sia pure smodato) del PC per finalità personali, occorre evidenziare che una simile condotta – pur sicuramente illecita – non integra nemmeno giustificato motivo di licenziamento, dal momento che (art. 50 CCNL) l’uso di strumenti aziendali per un lavoro (ipotesi senz’altro estendibile all’uso attuato per svago) estraneo all’attività dell’azienda costituisce illecito disciplinare che legittima unicamente la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione».

15 gennaio 2007

Etica della sicurezza.

La soluzione è un modello collaborativo che esca dai confini dell'azienda.Dall'epoca "cavalleresca" degli hacker alla ricerca del gesto éclatante,siamo passati alla criminalità organizzata che vede nella rete un campod'azione particolarmente allettante. Alla vulnerabilità per gli attacchi siassocia una vulnerabilità dovuta alla complessità di un vero e proprioecosistema fatto di milioni di macchine e milioni di utenti con l'aggiuntadella totale mobilità. É difendibile un sistema simile? Quali sono iprincipi della sicurezza che rimangono validi e quali i miti da sfatare?Quali cambiamenti dopo l'11 settembre e, soprattutto, quali strategieadottare per difendere il valore dell'informazione? Sappiamo per certo chel'informazione è un bene prezioso e che potrà essere difeso solo con unosforzo collaborativo che superi l'egoismo dei singoli e consideri la rete unpatrimonio comune. >>>

Truffa al Bancomat: ecco il funzionamento della "lingua di serpente" (Video)

Un nome singolare per una truffa d’annata. Realizzabile in molti modi, consiste in un blocco fittizio della carta bancomat, in modo da far credere all’ignara vittima il ritiro della stessa, non prima che un distinto signore, con la scusa di rendersi utile la inviti a ri-digitare nuovamente il codice PIN.A questo punto mentre la vittima si allontana dalla banca sconsolata ed arrabbiata per la trafila burocratica che dovrà affrontare >>>

Rapporto McAfee sulla criminologia virtuale: il crimine organizzato e internet

Il mondo sta cambiando grazie al progresso tecnologico e con lui anche la criminalità. Se il 2005 è stato un anno di transizione con il passaggio dal ragazzino esperto di informatica a vere e proprie bande criminali, il 2006 invece ha segnato il "boom" del cybercrime aumentato a livello mondiale più delle altre forme di crimine. McAfee nel rapporto 2006 analizza, con casi reali, questo nuovo fenomeno che a quanto pare è solo all’inizio. >>>

Maggiori garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy

Alcune indicazioni dal garante sull'uso dei molti dati che con le nuove tecnologie le aziende acquisiscono e mantengono sui propri dipendenti. >>>

15 novembre 2006

Microsoft: Obbligatoria l'autenticazione online anche per Microsoft Office. Per le copie pirate scattano limitazioni

Volete scaricare, installare ed usare un funzione extra in Microsoft Office? Preparatevi allora a dover verificare che la vostra copia della suite di produttività sia autentica. Secondo quanto riporta PcWorld.com, Microsoft renderà obbligatoria l'adesione al programma Office Genuine Advantage (introdotto già ad Aprile come pilota) a partire dalla giornata di oggi. L'autenticazione sarà anche necessaria per usare i template (modelli) presenti su Office Online mentre il download degli aggiornamenti per Office (Office Update) necessiterà di una verifica di autenticità solo a partire da Gennaio prossimo. >>>

Il virus più pericoloso e tenace di Ottobre? Si chiama Stratio

L’allarme virus sul Web non tende a calare. Mese dopo mese, nonostante gli incessanti inviti agli utenti di installare antivirus aggiornati sul proprio Pc, risulta sempre infinita la lista dei codicilli che mirano a sottrarre furtivamente dati sensibili o a danneggiare, anche fisicamente, i computer. Sophos, società leader nel settore della sicurezza informatica, ha reso nota la classifica dei malware e dei falsi allarmi che hanno dominato la scena nel mese di ottobre 2006, causando problemi agli utenti di tutto il mondo. Leggi >>>

Il 50% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha problemi di virus

Secondo quanto riportato dall’annuario statistico dell’ISTAT relativo al periodo 2002-04, emergerebbe come il nostro paese abbia preso una sempre maggiore dimestichezza con il mondo digitale e con la rete Internet. Tale approccio sarebbe particolarmente sensibile nell’ambito aziendale, dove il 91,7% delle aziende utilizza un collegamento internet, e fra questi l’88,9% utilizza la posta elettronica. Leggi >>>

17 ottobre 2006

Cosa succede se si lascia il computer acceso di notte a casa?

Si subiscono almeno 50 attacchi Molti utenti Internet lasciano il proprio computer acceso anche di notte per svariati motivi con attivo il proprio collegamento internet. Ma cosa succede quando si va a dormire? >>>

Non è reato spiare le email dei dipendenti. Il tribunale: i pc appartengono all’azienda.

Assolto un dirigente che era entrato nella casella di una impiegata e aveva scoperto corrispondenza privata con un collega. >>>

Possono utilizzare la vs email, reperita su internet, per inviarvi offerte commerciali?

Possono utilizzare la vs email, reperita su internet, per inviarvi offerte commerciali o roba simile non richiesta? Ecco il parere del Garante…. >>>

04 ottobre 2006

Intercettazioni legali: Garante privacy ai gestori, proteggete i dati o rischiate il blocco

Il Garante ha ordinato ai gestori telefonici di ultimare entro e non oltre 90 giorni l'adozione delle misure di sicurezza imposte per mettere in sicurezza i dati personali e i flussi informativi riguardo alle attività svolte per le intercettazioni disposte dalla magistratura. Scaduto questo ulteriore termine, l'Autorità potrà vietare, ai gestori che non risulteranno in regola, le operazioni di trattamento dei dati riferite alle attività in materia di intercettazioni. >>>

19 settembre 2006

Licenziato chi diffonde password

La Cassazione ha ritenuto la sanzione legittima (ANSA)-ROMA, 14 SET - Per la Cassazione e' legittimo il licenziamento di un dipendente che ha dato ad un ex collega la sua password della rete aziendale. La password veniva utilizzata per connettersi dall'esterno alla rete informatica anche se come utente ordinario e quindi 'non poteva interagire col sistema, non aveva accesso ai programmi, ne' poteva fare copia di files'. Ad essere licenziato e' stato Maurizio M., ex dipendente del polo tecnologico di Avezzano della Micron Technology Italia.

SEMPLIFICAZIONI PER I MEDICI DI BASE

In collaborazione con i rappresentanti di categoria dei medici dimedicina generale e dei pediatri, il Garante ha messo a punto un modellodi informativa semplificata che faciliterà il rispetto delle norme sullaprivacy da parte dei medici di base al momento di informare gliassistiti sull'uso che verrà fatto dei loro dati e sui diritti lororiconosciuti dalla legge. Il modello di informativa, elaborato dopo averascoltato le osservazioni formulate dalle categorie di mediciconsultate, intende valorizzare il rapporto personale tra medici di baseed assistiti, e riguarderà anche trattamenti effettuati da altre figuresanitarie correlate, come il sostituto del medico o del pediatra, lospecialista, il farmacista. Nel modello sono indicati gli elementiessenziali che devono essere forniti una tantum agli assistiti. Ipazienti devono sapere, in particolare, che senza il loro specificoconsenso il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le lorocondizioni di salute, e chedevono essere specificamente informati di usi che presentino rischiparticolari (sperimentazione controllata di medicinali, teleassistenza otelemedicina). In qualunque momento gli assistiti possono verificarecome sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi. Imedici possono informare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo iltesto dell'informativa nella sala d'attesa dell'ambulatorio. Il provvedimento del Garante rientra nel processo di semplificazione chel'Autorità sta portando avanti al fine di consentire una più agevole ed effettiva applicazione della normativa sulla privacy. Leggi il provvedimento >>>

05 luglio 2006

Interventi di semplificazione in materia di privacy per le PMI

In materia di privacy il numero di adempimenti e i dubbi interpretativi che le imprese incontrano nella loro attività quotidiana sono ancora troppo elevati. Da alcune nostre stime, seppur di massima, una sola giornata dedicata agli adempimenti relativi alla privacy costa complessivamente a tutto il sistema industriale ben 400 milioni di Euro. E’ quindi chiara l’esigenza di ricercare efficaci semplificazioni intervenendo con decisione per eliminare gli obblighi imposti privi di natura sostanziale ai fine dell’effettiva tutela della riservatezza. A tal fine abbiamo individuato, grazie alle segnalazioni provenienti dal territorio, alcune proposte di semplificazione. Per la loro attuazione è richiesto l’intervento operativo da parte dell’Autorità Garante e, in alcuni casi, la condivisione e la collaborazione del Garante stesso per l’avvio di un’attività legislativa di modifica (prevista peraltro dalla delega all’art. 5 - legge 246/05 – da attuare entro maggio del 2007). >>>

03 luglio 2006

Uso di internet sul posto di lavoro

(tratto da microsoft.com) Come va regolamentato l’uso di Internet sul posto di lavoro? La risposta non è semplice perché, su questo terreno, entrano in conflitto due interessi, ugualmente tutelati dall’ordinamento, ma in sostanziale contrasto tra loro. Da una parte esiste il diritto del datore di lavoro di evitare che il dipendente abusi di uno strumento che gli viene messo a disposizione solo per eseguire i compiti che gli sono assegnati. Attraverso il computer d’ufficio possono essere commessi reati e possono essere prodotti danni per i quali, a norma di legge, lo stesso imprenditore sarebbe responsabile per omesso controllo. Dall’altra parte entra in gioco la pretesa del lavoratore di non essere sottoposto a controlli a distanza che riducano la sua dignità o limitino la sua libertà. >>>

20 giugno 2006

Chi naviga in ufficio non può essere licenziato, ma il computer può essere controllato

Chi naviga in ufficio non può essere licenziato, sia in Italia che negli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli Stati Uniti lo afferma una recente sentenza di un giudice amministrativo chiamato a risolvere la vicenda di un impiegato del Dipartimento per l'educazione di New York, accusato dai suoi superiori di passare troppe ore a navigare sul web in siti di informazione, viaggi, ecc. >>>

30 maggio 2006

Garante: no a e-mail pubblicitarie senza consenso

Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante con una decisione su un ricorso presentato da un persona che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società di prodotti informatici che opera in Internet. L'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere, tra l'altro, la cancellazione dei propri dati dall'archivio della società e di adottare misure affinché non si ripetessero in futuro altri invii. Non avendo ricevuto adeguato riscontro, ha presentato ricorso al Garante. E il Garante gli ha dato ragione, imponendo alla società di cancellare dal data base i suoi dati personali. La società si era giustificata spiegando che quel primo invio era volto solo a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. Nella sua decisione l'Autorità ha spiegato che occorre ottenere sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica se l'invio è per fini di pubblicità emarketing. L'azienda che aveva sbagliato è stata condannata a pagare.....>>>

21 maggio 2006

Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari - dal Garante

Senza il consenso specifico dei destinatari i partiti, le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail. Lo ribadisce il Garante per la privacy dando conto dell'esito dell'indagine compiuta sull'invio di sms nel corso della recente campagna elettorale politica. Gli accertamenti avviati dopo il voto del 9 e 10 aprile scorsi sono stati svolti con la collaborazione anche del servizio polizia postale e delle comunicazioni e hanno riguardato sia la forza politica committente (Forza Italia), sia le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi. Per molti cittadini che avevano segnalato il fatto al Garante, fornendo i propri dati ed indicando il mittente del messaggio elettorale, è risultato che gli stessi segnalanti avevano in precedenza sottoscritto contratti con i quali avevano accettato espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una "ricarica" del credito sul proprio cellulare. L'Autorità non ha quindi ravvisato in questi casi la sussistenza degli estremi del fatto illecito di "spamming" via telefono. Alcune formule di informative o di consenso non erano tuttavia integralmente conformi alla disciplina vigente, e il collegio del Garante ha impartito le dovute prescrizioni alle società. L'Autorità sottolinea il ruolo e le responsabilità del committente, quando questi si avvale di soggetti esterni che inviano note per posta, messaggi telefonici o e-mail. Con l'occasione, anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali, il Garante ritiene doveroso richiamare nuovamente l'attenzione sulle garanzie per i cittadini stabilite nel provvedimento generale in materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005. L'Autorità, in particolare, ribadisce le regole da rispettare quando si utilizzano strumenti di comunicazione elettronica. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è infatti necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario per l'invio di sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Roma, 19 maggio 2006

15 maggio 2006

Ha senso inserire un disclaimer alla fine delle nostre e-mail?

È divenuta ormai una consuetudine (o una moda!) inserire nelle e-mail che si inviano, un disclaimer nel quale all’incirca viene scritto: “E’ fatto obbligo al ricevente l’e-mail a lui non destinata di darne avviso al mittente” oppure “Leggere la posta non destinata a Lei può comportare una violazione della segretezza della corrispondenza, perseguibile penalmente”. Ma sono veramente validi messaggi di questo genere? Che tipo di conseguenze giuridiche possono avere? >>>

20 aprile 2006

Proposta di servizio riguardante l’Informativa

La Cedam srl, al fine di aiutare i propri clienti nell’adempimento previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003, (Informativa agli interessati al trattamento dei dati, leggi ad esempio: clienti, fornitori, agenti, etc…etc…), ha pensato, per i clienti che non dispongono di un proprio sito web, di ospitare tale informativa sul proprio sito per ciascun cliente che ne faccia richiesta. Con tale iniziativa, il cliente Cedam acquisirà notevoli vantaggi, ad esempio potrà:

evitare di stampare le informative per ciascun cliente / fornitore / agente / etc…( presente e futuro ),

eliminare l’invio di eventuali lettere / fax / raccomandate,

recuperare tempo e risorse informare gli interessati in modo più facilmente rintracciabile. >>>

21 marzo 2006

Privacy, il Dps nel bilancio

Autore: Antonio Ciccia Fonte: Italia Oggi pag: 34 mart. 21/03/2006 Privacy: il Documento programmatico della sicurezza deve essere adottato entro il 31 marzo, e il titolare del trattamento deve riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del Dps. L'allegazione del Dps al bilancio non è richiesto, ma è prudente farlo.

20 marzo 2006

I Garanti della privacy UE si pronunciano su antispam ed antivirus

Il provider può effettuare la scansione automatizzata della posta elettronica alla ricerca di virus o spam senza il consenso dell'utente o dell'abbonato ma ha l'obbligo di richiederlo se lo scopo dello screening è quello di individuare contenuti potenzialmente illegali, (ad esempio file a carattere pornografico o a contenuto razzista). Queste, in sintesi, le indicazioni che le Autorità europee per la protezione dei dati personali hanno fornito in un documento (Parere 2/2006, disponibile in lingua inglese cliccando qui) approvato recentemente a Bruxelles nell'ambito del Gruppo di lavoro che le riunisce.La notizia viene resa nota direttamente sul sito ufficiale del nostro Garante della Privacy in cui si spiega come l'obiettivo del documento sia quello di fornire alcune prime indicazioni agli operatori del settore su tutta una serie di attività che mirano a ridurre prassi dannose e intromissioni nella comunicazione elettronica, ma che possono tuttavia configurarsi esse stesse come un'interferenza nella libertà di comunicazione per le caratteristiche che vengono ad assumere. Sempre sul sito del Garante si legge: "La scansione effettuata al fine di individuare virus è lecita perché si tratta di una finalità che rientra negli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva 2002/58 e dalle norme nazionali e non richiede il consenso dell'utente. Tuttavia, ciò non esime il provider dall'obbligo di informare adeguatamente l'utente sulla natura dell'attività svolta (ad esempio, nell'ambito delle condizioni contrattuali previste per il servizio), di non rivelare a chiunque il contenuto della comunicazione e, qualora la scansione anti-virus sia effettuata sotto forma di scansione del contenuto dei messaggi, di limitare l'analisi esclusivamente alla ricerca di possibili virus".Per quanto riguarda l'analisi antispam effettuata dal provider Internet, i Garanti UE assimilano tale attività all'attivazione di misure di sicurezza poiché lo spam ostacola l'uso della posta elettronica da parte dell'utente.Esiste però il rischio di "falsi positivi" ossia che il provider filtri o cancelli messaggi di posta elettronica che spam non sono. I provider, quindi, dovrebbero consentire ai singoli utenti di disabilitare eventualmente i filtri antispam e di stabilire quali messaggi debbano essere filtrati. "La scansione a scopo di ricerca di specifici contenuti potenzialmente illeciti deve essere, invece, configurata come una vera e propria intercettazione delle comunicazioni", si specifica inoltre sul sito del Garante. "Essa può essere effettuata solo dalla autorità giudiziaria e dalle forze di polizia; se effettuata dai provider, è invece necessario che via sia stata una espressa manifestazione di volontà dell'utente interessato al controllo. Questo tipo di screening, dunque, non può rientrare negli obblighi standard dei provider e deve essere offerto, eventualmente, quale servizio a valore aggiunto." (articolo tratto da: ilsoftware.it)