07 giugno 2012

Marketing evoluto e garanzie per i clienti

Sì del Garante privacy a nuovi strumenti di profilazione, ma nel rispetto di precisi limiti

Una compagnia telefonica potrà avviare una innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso. Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati. Questa la decisione del Garante che ha accolto un´istanza di verifica preliminare in cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull´area di residenza e lavoro.
Nella richiesta, la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete. Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l´adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall´obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate. L´Autorità, nell´accogliere l´istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all´incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all´identità dell´utente. Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l´anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato.

La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l´attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico. I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni. Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione. La società dovrà poi aggiornare l´informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati. Il Garante ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l´attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l´adozione delle misure indicate. Trascorso un anno dall´inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti.

29 febbraio 2012

Sì a telecamere "intelligenti", ma no all´uso di microfoni

Il Garante della privacy ha accolto la richiesta del gestore di una centrale termoelettrica di rafforzare le protezioni delle infrastrutture tramite un sofisticato sistema di videosorveglianza, ma ha negato la possibilità di abbinare dei microfoni alle telecamere. Nel progetto, sottoposto alla verifica preliminare della Autorità, si sottolineava che la centrale è collocata in un´area isolata, di notevole estensione e al di fuori delle zone controllate di routine dalla polizia e si chiedeva quindi l´adozione di tecnologie in grado di garantire una veloce identificazione di possibili intrusioni dall´esterno. Il Garante ha riconosciuto la necessità di garantire standard di sicurezza superiori alla media per proteggere il sito e ha autorizzato l´installazione di telecamere "intelligenti" in grado di segnalare, tra l´altro, eventuali tentativi di sabotaggio o soggetti in movimento, prescrivendo comunque che le riprese vengano utilizzate solo per finalità di tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza del personale. L´Autorità ha invece ritenuto eccessiva,  e non conforme ai principi di pertinenza e proporzionalità stabiliti dal Codice privacy, la richiesta di poter captare suoni fino a 5-6 metri di distanza dalle telecamere: l´uso di un tale sistema avrebbe infatti comportato il rischio di ledere la riservatezza di chiunque si fosse trovato nei pressi delle aree controllate, inclusa la zona del parcheggio e dell´ingresso principale, o in luoghi di semplice ristoro o di riposo dal turno di lavoro dei dipendenti. Ha quindi respinto la domanda di collegare microfoni alle telecamere.
 
Il sistema di videosorveglianza autorizzato, potendo inquadrare anche aree di lavoro o di sosta del personale potrà essere attivato, come prevede lo Statuto dei lavoratori, solo dopo aver raggiunto uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali o dopo aver ottenuto l´autorizzazione della competente Direzione provinciale del lavoro.

27 gennaio 2012

Marketing via sms o e-mail nel mirino del Garante

Nell´ultimo anno 14 società controllate, contestate 300mila euro di sanzioni

Il Garante per la privacy ha concluso una complessa attività ispettiva presso alcune delle principali società di marketing che svolgono attività promozionali via e-mail o attraverso telefoni cellulari, in particolare tramite l´invio di sms. La necessità di controlli in questo particolare settore del marketing trae origine dagli esiti di precedenti ispezioni e dalla esigenza di contrastare forme di pubblicità in rapida crescita, come le comunicazioni pubblicitarie automatizzate indesiderate verso i cellulari.

Nell´ultimo anno, il nucleo ispettivo dell´Autorità ha portato a termine verifiche presso quattordici società operanti nel cosiddetto  Dem ("direct email marketing") o nel "mobile marketing", alcune delle quali dotate di banche dati con milioni di utenze telefoniche cellulari. Dai riscontri effettuati dal Garante è emerso che cinque di queste società non rispettavano il Codice della privacy, non avendo ottenuto ad esempio un valido consenso all´invio di sms promozionali, o non avendo fornito una idonea informativa agli utenti registrati nei loro data base. Nei confronti delle società sono stati adottati provvedimenti di divieto del trattamento illecito dei dati e, in alcuni casi, sono state date prescrizioni per adeguare il trattamento alle norme in materia di protezione dei dati personali. Alle quattro società che operavano senza consenso degli utenti, il Garante ha contestato anche sanzioni pecuniarie per un totale di circa 300.000 euro. Si stanno ultimando infine accertamenti nei confronti di altre società, che trattano dati personali avvalendosi di server collocati negli Stati Uniti.

21 novembre 2011

I Garanti del mondo discutono di privacy nell´era globale

Alla Conferenza internazionale di Città del Messico adottate tre risoluzioni

Come proteggere i dati personali in un´era globale.
E´ questo il tema cruciale a cui è stata dedicata la 33ma Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati personali, svoltasi la scorsa settimana a Città del Messico, che ha visto riuniti rappresentanti provenienti da tutti i continenti e alla quale ha partecipato anche il Presidente dell´Autorità italiana, Francesco Pizzetti.
Lo sviluppo esponenziale delle tecnologie, le nuove forme di comunicazione in rete, la proliferazione dei dati, l´uso innovativo delle informazioni,  hanno aperto orizzonti sociali ed economici prima impensabili. Ma hanno conseguentemente modificato il contesto nel quale le Autorità di protezione dei dati personali si trovano ad operare, e soprattutto determinato la necessità di un approccio globale ai problemi di protezione dati e di una definizione di regole in grado di garantire una tutela effettiva della privacy, al di là di culture e confini nazionali.
E´ dunque con questa consapevolezza e con l´esigenza di  una missione comune che nella tre giorni di lavori le Autorità per la privacy di tutto il mondo si sono confrontate su rilevanti questioni di primo piano: la nuova economia basata sulle grandi banche dati (il cosiddetto"Big Data"); le nuove tecnologie usate per l´analisi dei comportamenti e la profilazione degli individui; la sicurezza dei dati e le nuove realtà come il cloud computing; il diritto all´oblio nel mondo digitale;le nuove applicazioni per la telefonia mobile; il ruolo e le responsabilità delle Autorità di protezione dati; la ridefinizione dello stesso concetto di dato personale di fronte agli scenari aperti dalla Rete.
La Conferenza ha adottato tre risoluzioni sulla privacy: una sull´uso del nuovo protocollo Internet per l´assegnazione degli indirizzi (IPv6); una seconda sulla necessità di un coordinamento rafforzato a livello internazionale; una terza sulla protezione dei dati in caso di disastri ambientali. A far parte della Conferenza internazionale sono stati ammessi come nuovi membri la Bosnia Erzegovina e il Marocco.
 

29 settembre 2011

Vietate le telefonate promozionali a fini di marketing verso numeri tratti da albi professionali senza il consenso preventivo dell´interessato

Limiti al telemarketing
L´offerta commerciale deve essere strettamente funzionale all´attività del professionista

I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell´interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l´attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati  personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all´utenza business.
Nella richiesta all´Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell´albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l´utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l´attività professionale dell´utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l´offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando così l´eventuale esonero dall´acquisizione del consenso.
Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati  personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque -  non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l´attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L´Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso  la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.

 

24 giugno 2011

Autorizzazione n. 1/2011 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 24 giugno 2011

Il Garante Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

per visualizzare il documento  clicca qui

15 giugno 2011

Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali

Offerte commerciali indesiderate: clienti più tutelati anche in caso di outsourcing 
Le società che si avvalgono di agenzie o altre imprese per la promozione o la commercializzazione della loro attività senza che queste operino come autonomi titolari, rispondono sempre in prima persona dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti.
Inoltre, in questi casi esse devono provvedere a nominare formalmente le agenzie o le imprese di cui si avvalgono in outsourcing quali responsabili dei trattamenti stessi.
E´ quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio) adottato per assicurare ai cittadini maggiori tutele contro i contatti commerciali indesiderati (telefonate, fax, posta etc…), fenomeno che ha registrato un forte incremento anche a seguito della modifica delle norme che regolano il telemarketing.
Dalle verifiche compiute dall´Autorità è infatti emerso che molte aziende, anche di grandi dimensioni, si avvalgono di società in outsourcing  per le attività promozionali, ma definiscono esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative  e la modulistica necessaria.
Di conseguenza, in questi casi, i soggetti che operano in outsourcing non possono in alcun modo essere considerati autonomi titolari del trattamento, rimanendo tale titolarità in capo alle società committenti che rispondono di ogni illecito eventualmente commesso, nonché della mancata nomina quali responsabili delle aziende affidatarie dei servizi.
Nel suo provvedimento, il Garante ha dunque prescritto alle società che commissionano all´esterno l´attività di promozione ma ne mantengono di fatto il controllo operativo e quindi si configurano come titolari, anche l´obbligo di designare formalmente responsabili del trattamento i promoter di cui si avvalgono.
Le prescrizioni imposte dal Garante consentiranno di identificare con certezza gli autori di eventuali illeciti, garantendo maggiore tutela ai cittadini. Le società avranno 60 giorni di tempo per adempiere.
Roma, 5 luglio 2011

01 marzo 2011

Contenzioso penale sul lavoro e privacy L´azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti

Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell´ambito di eventuali procedimenti penali.
Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.
Nel corso dell´istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L´azienda intendeva quindi mettere l´hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell´autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.
Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) non ha accolto la richiesta avanzata dall´interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l´accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all´attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L´Autorità ha però riconosciuto il diritto dell´impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell´ambito del contenzioso penale. L´acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

04 febbraio 2011

Investigatori privati, banche, cloud computing sotto la lente del Garante

Investigatori privati, servizi informatici (in particolare quelli forniti mediante il cosiddetto "cloud computing"), istituti bancari e carte di credito, marketing (anche via sms ed e-mail), enti previdenziali. E´ su questi delicati settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani che si concentrerà l´attività di accertamento del Garante per la privacy nei primi sei mesi dell´anno.
Il piano ispettivo appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull´uso dei loro dati personali, all´adozione delle misure di sicurezza, alla durata di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all´obbligo di notificazione al Garante. Oltre 250 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati.
Intanto, un primo bilancio sull´attività ispettiva relativa al 2010 mostra il significativo lavoro di controllo svolto dall´Autorità: sono state circa 474 le ispezioni effettuate e 424 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all´ inosservanza dei provvedimenti del Garante.Le ispezioni hanno riguardato in particolare il settore sanitario, le catene alberghiere, l´attivazione di schede telefoniche multiple, la formazione on line.
Le segnalazioni all´autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 55, e hanno riguardato tra l´altro la mancata adozione misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante.
Complessivamente le entrate derivanti dalle sanzioni sono state pari a circa 3 milioni e 800 mila euro: in particolare, 2 milioni relativi alle violazioni degli obblighi sull´informativa, 800 mila relativi al trattamento illecito di dati e 450 mila relativi alla mancata adozione delle misure di sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni.

22 giugno 2010

Vademecum del Garante sul trattamento dei dati personali a scuola

AGGIORNAMENTO DEL 23/05/2018

Il 25/5/2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali che andrà a sostituire anche la normativa italiana sull'argomento e alla quale si dovranno adeguare anche le scuole per il trattamento dei dati personali e sensibili degli alunni.
Si resta in attesa di conoscere quindi le indicazioni che il Garante vorrà fornire per le scuole, in aggiornamento a quelle sotto presentate.
Sul sito del Garante www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue è possibile trovare testi del regolamento, guide e indicazioni; si riporta anche una Nota sulla nuova normativa predisposta dalla FISH.

Il Garante per la privacy nel giugno 2010 ha diffuso il Vademecum "La_privacy_tra_i_banchi_di_scuola" sul trattamento dei dati personali a scuola che raccoglie gli orientamenti emersi in precedenti propri documenti e decisioni.
Se ne riporta una sintesi.
Nella premessa si afferma che né si possono divulgare dati sensibili, né si possono rifiutare agli interessati informazioni dovute alla trasparenza.
Le scuole pubbliche devono dare informativa completa di quali dati raccolgono e di come li utilizzano, mentre non occorre il consenso degli utenti per la raccolta e il trattamento quando questo sia necessario per la realizzazione del diritto allo studio.
Le scuole private oltre ad informare gli utenti sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti, devono anche ottenere l'esplicito consenso alla raccolta e al trattamento.
I dati raccolti devono comunque servire per le finalità del servizio di istruzione,
Ad esempio: dati etnici per le iscrizioni degli stranieri; dati religiosi per l’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nonché per garantire la libertà di credo (mensa scolastica con riguardo a cibi particolari); dati sullo stato di salute per gli alunni con disabilità ai fini dell'iscrizione; dati sulle opinioni politiche o filosofiche di associazioni in caso di elezioni di organi collegiali; dati giudiziari solo nei limiti in cui siano necessari per garantire il diritto allo studio di alunni detenuti o in regime di protezione.

Gli interessati hanno diritto di accesso per conoscere i contenuti dei documenti con i propri dati sensibili per eventuali correzioni o cancellazioni. Ciò ai sensi della legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa.
Restano fermi il dovere di segreto d’ufficio da parte dei docenti e l’obbligo di custodia degli elaborati contenenti dati personali e notizie riservate. Mentre la lettura in classe dei temi personali è rimessa alla sensibilità del docente.
Quanto ai voti sui tabelloni essi vanno pubblicati per il principio di trasparenza secondo le indicazioni del MIUR. E'  vietato però il riferimento, ad esempio, alle prove differenziate per gli alunni con disabiltà.
Nelle circolari e comunicazioni è vietato fare riferimenti anche impliciti che possano far identificare i minori coinvolti in situazioni delicate.
Solo su richiesta degli interessati le scuole possono comunicare a terzi i risultati scolastici , per motivi di orientamento o inserimento lavorativo.
In ogni caso è vietata la comunicazione degli indirizzi di alunni per motivi di marketing e pubblicità.
È consentita la raccolta di questionari contenenti dati personali per motivi di ricerca, solo con il consenso degli interessati.
È necessario il consenso degli interessati nel caso di comunicazioni sistematiche o di diffusione, anche su siti, delle foto o delle riprese ufficiali e personali in occasioni di manifestazioni (saggi, recite...) o gite scolastiche.
Con il consenso di docenti e studenti è ammessa la registrazione audio/video della lezione.
L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.

È vietata la diffusione di registrazioni con i telefonini senza in consenso degli interessati.
Non è consentita la video-sorveglianza nei confronti degli alunni.

OSSERVAZIONI
Il documento è interessante perchè raccoglie in un unico testo orientamenti che il Garante ha espresso nel tempo in situazioni diverse.
Non presenta però novità specifiche rispetto a quanto già portato a conoscenza in precedenza.
Le famiglie degli alunni con disabilità trovano in esso un rafforzamento dei loro diritti, specie con riguardo all'ottenimento di copie del PEI e circa la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.


Pubblicato il 22/6/2010

08 aprile 2010

Garante: Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

Videosorveglianza
L´adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali come la voce e l´immagine che sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
Le dimensioni assunte dal fenomeno, soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.
Nel luglio del 2000 è stata portata a termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia.
Nel novembre 2000 il Garante ha emanato delle linee guida contenenti gli indirizzi per garantire che l´installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
La materia è stata poi ulteriormente regolata da due provvedimenti generali del Garante, emanati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.
Il provvedimento del 2010, in particolare, sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto delle più recenti disposizioni normative in materia e delle possibilità offerte dalla nuove tecnologie. Una speciale attenzione è dedicata alle garanzie sul fronte dell´informazione ai soggetti che transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.).
Questa scheda raccoglie, oltre ai provvedimenti generali, le decisioni più significative dell´Autorità riguardanti il settore, gli articoli della Newsletter, i comunicati stampa e altre notizie sull´argomento, oltre ad alcuni documenti elaborati in ambito internazionale.

Provvedimenti principali
  • Provvedimento in materia di videosorveglianza
    8 aprile 2010 [doc. web. n. 1712680]

18 marzo 2010

Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso

Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso  

Al Garante stanno giungendo varie segnalazioni in ordine a pubblicità elettorale telefonica in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. A questo proposito il Garante privacy ricorda, ancora una volta, a partiti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che non è possibile contattare telefonicamente i cittadini che non abbiano espresso un preventivo consenso ad essere chiamati.
Roma, 18 marzo 2010


12 gennaio 2009

Le Regole del Garante per la Rottamazione dei PC

La Rottamazione dei PC usati (Raee - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)e la sicurezza dei dati personali registrati sui relativi hard disk, sono sicuramente materia che interessa il Garante della Privacy, che ha recentemente consigliato di adottare le seguenti procedure...(leggi)

28 marzo 2007

DPS/2007: Abbiamo adottato un nuovo criterio di valutazione dei Rischi

Per fare in modo che la valutazione dei Rischi che incombono sui dati oggetti del trattamento in azienda sia il più veritiera possibile, la Cedam srl quest'anno ha messo a punto un Questionario di Valutazione più specifico. Da tale questionario suddiviso opportunamente nelle varie aree:
  • Accessi alle sedi
  • Archiviazione e custodia dei documenti
  • Struttura informatica - HW
  • Struttura informatica - Sw
  • Struttura organizzativa
viene calcolato automaticamente il rischio esistente sui vari strumenti che in azienda vengono utilizzati per trattare i dati, e cioè:
  • Schedari cartacei e affini
  • Computer non in rete ma in uffici presidiati
  • Computer non in rete ma in uffici con presenza assidua di personale
  • Computer stand alone con collegamento ad internet
  • Computer stand alone senza collegamento ad internet
  • Computer in rete con collegamento ad una intranet
  • Computer in rete con collegamento ad internet
In seguito a tale rischio e alla tipologia degli archivi trattati, viene fissato il Rischio Complessivo Aziendale e da questo punto si parte per identificare la serie di contro-misure da mettere in essere per abbattere il rischio calcolato. Contatta i nostri uffici per ulteriori chiarimenti. Cedam srl

06 marzo 2007

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) compie un anno

Entro il 31 marzo 2007 dovrà essere effettuato il rinnovo del DPS aggiornandone i contenuti. Quello di quest’anno è il primo rinnovo di legge da quando è entrato in vigore il D.lgs. 196/’03. Occorre quindi effettuare una serie di verifiche per controllare la corrispondenza di quanto accertato a livello previsionale il 31 marzo 2006, con quello che poi è successo effettivamente nei mesi successi. Gli scostamenti eventuali, riguardano: -) gli archivi soggetti al trattamento, -) il responsabile e gli incaricati (interni ed esterni), -) i nuovi strumenti introdotti (hardware, software, apparecchiature varie), -) la distribuzione di compiti e responsabilità. Inoltre, in base agli imprevisti riscontrati in questo anno trascorso (virus arrivati, attacchi subiti, evoluzione della tecnologia, disattenzioni varie del personale, etc…), occorrerà definire nuovamente ed in senso evolutivo rispetto all’anno precedente: -)l’analisi dei rischi che incombono sui dati, suddivisi in base alle seguenti macro riclassificazioni: -)rischi riguardanti gli operatori -)rischi riguardanti gli strumenti -)rischi riguardanti il contesto fisico-ambientale -)le misure da adottare ed eventualmente confermare o cambiare quelle attualmente in vigore -)la pianificazione per gli interventi formativi previsti per il Responsabile ed i suoi incaricati Purtroppo, il Decreto in questione, è molto chiaro in merito e non ci lascia nessuna attenuante. Qualsiasi azienda, essendovi tenuta, è obbligata non solo ad ottemperare a tutte le misure minime, ma ad implementare le misure idonee, con notevole imbarazzo da parte delle aziende nel determinare quale limite raggiungere sulla strada della sicurezza dei dati personali. Allora che facciamo? continua a leggere >>>

05 marzo 2007

Le linee guida del Garante per posta elettronica e internet

I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. Il Garante privacy, con un provvedimento generale che sarà pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, fornisce concrete indicazioni in ordine all'uso dei computer sul luogo di lavoro. “La questione è particolarmente delicata – afferma il relatore Mauro Paissan – perché dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori”. L'Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda. Il provvedimento raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica. Il datore di lavoro è inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Per quanto riguarda Internet è opportuno ad esempio: individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali. Per quanto riguarda la posta elettronica, è opportuno che l'azienda: renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza; valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale; preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi; metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all'attività lavorativa. Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare all'osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale. Il Garante ha chiesto infine particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove debba essere rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad esempio i giornalisti. Roma, 5 marzo 2007

05 febbraio 2007

Si aprono le porte del tribunale per il "Genio" italiano delle truffe on-line

Sono stati gli stessi agenti della Polizia postale ad affibbiarli il soprannome di “Genio” così da distinguerlo dai comuni truffatori, visto che E.Z. 27enne studente del Politecnico di Torino residente ad Ivrea, di comune proprio non aveva nulla grazie alla capacità di forzare i sistemi di sicurezza delle grandi banche italiane come se niente fosse.Una capacità dimostrata in prima persona direttamente. >>>

Privacy in azienda: i limiti del garante

Riepiloghiamo per chi non avesse tempo di leggersi tutte le disposizioni in merito, alcuni passaggi importanti: Il garante per la privacy fissa i paletti per la protezione dei dati personali in azienda. Con un documento di una ventina di pagine, stabilisce in via generale che “Le informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi. In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti e devono essere osservate tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali che trae origine anche da direttive comunitarie”. Poi scende nel dettaglio e in sintesi stabilisce >>>

Navigare su Internet per motivi personali in azienda non è motivo di licenziamento

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza, ha reintegrato nel posto di lavoro un dipendente che era stato licenziato, in quanto si era collegato numerosissime volte a internet, a fini personali, avvalendosi del PC messogli a disposizione dall’azienda. Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento del lavoratore è stato scorretto, ma di per sé non è stato di gravità tale da giustificare il licenziamento. La datrice di lavoro, infatti, non ha mai contestato al lavoratore né un calo di rendimento né il fatto di aver procurato danni all’azienda. A seguito del reclamo presentato dalla datrice di lavoro, il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, ha confermato il provvedimento e ha ritenuto che «poiché la condotta addebitata al lavoratore è solamente quella dell’uso (sia pure smodato) del PC per finalità personali, occorre evidenziare che una simile condotta – pur sicuramente illecita – non integra nemmeno giustificato motivo di licenziamento, dal momento che (art. 50 CCNL) l’uso di strumenti aziendali per un lavoro (ipotesi senz’altro estendibile all’uso attuato per svago) estraneo all’attività dell’azienda costituisce illecito disciplinare che legittima unicamente la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione».

15 gennaio 2007

Etica della sicurezza.

La soluzione è un modello collaborativo che esca dai confini dell'azienda.Dall'epoca "cavalleresca" degli hacker alla ricerca del gesto éclatante,siamo passati alla criminalità organizzata che vede nella rete un campod'azione particolarmente allettante. Alla vulnerabilità per gli attacchi siassocia una vulnerabilità dovuta alla complessità di un vero e proprioecosistema fatto di milioni di macchine e milioni di utenti con l'aggiuntadella totale mobilità. É difendibile un sistema simile? Quali sono iprincipi della sicurezza che rimangono validi e quali i miti da sfatare?Quali cambiamenti dopo l'11 settembre e, soprattutto, quali strategieadottare per difendere il valore dell'informazione? Sappiamo per certo chel'informazione è un bene prezioso e che potrà essere difeso solo con unosforzo collaborativo che superi l'egoismo dei singoli e consideri la rete unpatrimonio comune. >>>