La sicurezza delle tue informazioni in azienda, vale di più della Privacy.
27 febbraio 2006
Novità nel decreto mille proroghe
Il Parlamento ha approvato una norma apparentemente complicata, che, con l'insopportabile linguaggio dei giuristi, afferma: il secondo comma dell'articolo 58 del D.lgs 206/2005 si applica in deroga al D.lgs 196/2003.Sembra complicato, ma vuole dire una cosa molto semplice: le norme contenute nell'articolo del Codice del Consumo dedicato alle tecniche di comunicazione a distanza prevalgono sul Codice sulla tutela dei dati personali. Cosa vuol dire? Vuol dire che le aziende se vogliono comunicare con un consumatore devono avere il suo consenso preventivo espresso se desiderano contattarlo per telefono, per posta elettronica, via fax o sms. Ma se utilizzano strumenti di comunicazioni diversi da questi (ergo se gli scrivono un messaggio postale) possono farlo fino a quando il destinatario non si sia dichiarato espressamente contrario. E questo indipendentemente dalla fonte del dato, dall'ambito di comunicazione, dalla modalità di utilizzo.In pratica il legislatore ha stabilito che le aziende sono libere di contattare il consumatore con messaggi postali indirizzati fino a quando questi non si dichiari espressamente contrario. La ragione di questa decisione va cercata, credo, nel fatto che gli strumenti di comunicazione a distanza non sono tutti uguali: alcuni sono più invasivi degli altri.
Rispondere al telefono, aprire un messaggio di posta elettronica, ricevere un fax, sono tutte situazioni diverse dal ritrovare nella propria casella postale una busta. Inoltre l'indirizzo di una persona è un dato, per così dire, ad evidenza pubblica: è un fatto posto sotto gli occhi di tutti; cosa che non si può dire per l'indirizzo di posta elettronica, per il numero di telefono e per il fax.