Provvedimento del Garante del 07.03.2019
Per le finalità di cura non si deve chiedere il consenso, mentre il consenso servirà per la refertazione online, fascicolo e dossier sanitario elettronico. Tocca ai medici, alle farmacie e alle aziende sanitarie la compilazione del registro dei trattamenti. Il singolo medico non deve nominare il Dpo (responsabile della protezione dei dati). ---> http://tiny.cc/s3ja4y
