30 maggio 2019

Garante: NEWSLETTER N. 453 del 30 maggio 2019

NEWSLETTER N. 453 del 30 maggio 2019


Data breach: Garante, le comunicazioni agli utenti non devono essere generiche 
Le informazioni devono consentire alle persone di comprendere i rischi e proteggere i loro dati 
Le comunicazioni agli utenti dei data breach non devono essere generiche e devono fornire precise indicazioni su come proteggersi da usi illeciti dei propri dati, primo fra tutti il furto di identità. È quanto affermato dal Garante per la privacy nel provvedimentoadottato nei confronti di uno tra i principali fornitori nazionali di servizi di posta elettronica. 
La società dovrà effettuare una nuova comunicazione sul data breach subito nei mesi scorsi, che aveva provocato l’accesso fraudolento alle caselle di posta elettronica di circa un milione e mezzo di propri utenti. La nuova comunicazione dovrà contenere una descrizione della natura della violazione e delle sue possibili conseguenze e dovrà fornire agli utenti precise indicazioni sugli accorgimenti da adottare per evitare ulteriori rischi. Nel caso specifico, ad esempio, dovrà essere spiegato agli utenti di non utilizzare più le credenziali compromesse e di modificare la password utilizzata per l’accesso a qualsiasi altro servizio online se uguale o simile a quella violata.
La decisione è stata presa dall’Autorità nell’ambito di un procedimento avviato a seguito della notifica di data breach trasmessa al Garante dall’azienda. Nella notificazione dell’incidente di sicurezza, la società ha dichiarato che il 20 febbraio scorso le analisi tecniche avevano evidenziato un accesso fraudolento tramite un hotspot della rete Wifi, dal quale era derivata la violazione di circa un milione e mezzo di credenziali di utenti che avevano avuto accesso tramite webmail.
Per contenere le possibili conseguenze del data breach la società aveva “forzato” gli utenti a reimpostare la password e predisposto una pagina apposita sul proprio sito per informare della violazione, in attesa di inviare una mail a tutti agli interessati colpiti dall’incidente. Mail effettivamente inviata, ma che, dagli atti acquisiti dal Garante nel corso di un’ispezione, è risultata carente e non in linea con quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali. La società, infatti, aveva inviato due diverse comunicazioni a seconda che l’utente avesse provveduto o meno a effettuare il cambio della password entro le 48 ore successive all’avviso dell’avvenuto data breach.
In entrambi i casi la violazione era descritta come “attività anomala sui sistemi” e a chi aveva cambiato la password non veniva suggerita alcuna ulteriore azione correttiva, affermando che il cambio di password aveva reso inutilizzabili le credenziali precedenti; a chi, invece, non aveva provveduto alla modifica si suggeriva solamente di cambiare la password per “eliminare il rischio di accesso indesiderato alla casella mail”. Informazioni ritenute dall’Autorità insufficienti, a fronte dei possibili e gravi rischi ai quali sono stati esposti gli utenti.

Telemarketing: dal Garante sì condizionato alla riforma
La tutela delle persone deve essere effettiva
Si condizionato del Garante privacy al regolamento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). Al Registro possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea.
Il regolamento, che estende la possibilità di iscrivere al Rpo anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici, tiene già conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante. 
L’Autorità, tuttavia, per rendere il regolamento pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti, ha fornito al Mise ulteriori indicazioni.
In primo luogo, il Garante ritiene che sia necessario precisare ulteriormente che l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza. Su questo specifico punto il testo va quindi emendato eliminando ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso.
L’Autorità chiede, inoltre, di valutare l’opportunità che nel Rpo possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici. Per quanto riguarda poi la possibilità di revoca “selettiva” dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche l’Autorità ritiene che questa procedura possa rivelarsi una “ipotesi residuale”. E ’prevedibile, infatti, che la revoca verrà, nella maggior parte dei casi, esercitata più facilmente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società.
Anche per tale ragione, la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione. Se si considera poi, che gli operatori (ad esempio, le piattaforme di e-commerce) svolgono attività riconducibili anche a più categorie merceologiche, la soluzione prospettata - per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi - dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l’opposizione non solo riguardo all’attività dell’operatore, ma anche per singole campagne promozionali. Il Garante, infine, per rendere più esplicito l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti, suggerisce al Mise di prevedere in caso di illeciti, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” con i call center che hanno effettuato la chiamata promozionale.

Garante privacy sanziona società: 2 milioni di euro per telemarketing indesiderato
Il Garante privacy ha comminato una sanzione di oltre 2 milioni di euro ad una società che aveva svolto, tramite un call center albanese, attività di telemarketing e teleselling per conto di una azienda del settore energetico, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore prima del Regolamento europeo.
La Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, a seguito di un’ispezione, aveva accertato che la società, oltre a non aver reso alcuna informativa alle persone contattate, non aveva richiesto come previsto il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing. Consenso che la società, peraltro, avrebbe dovuto annotare per iscritto. Tali adempimenti spettavano infatti alla società che operava in qualità di autonomo titolare del trattamento, non essendo mai stata designata responsabile.
La società, sulla base di presunti accordi con l’agente di vendita del gestore di energia, aveva incaricato il call center albanese di contattare telefonicamente potenziali clienti utilizzando numerazioni telefoniche raccolte dal call center stesso, senza che la lista dei contatti fosse stata fornita o validata dalle tre aziende coinvolte nella campagna promozionale (la società multata, l’agente di vendita del gestore e il gestore stesso). Dopo il primo contatto da parte del call center, le persone che avevano manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto venivano richiamate dalla società.
La sanzione, definita cumulando ogni violazione contestata per singolo interessato, tiene conto anche della gravità della condotta della società che ha evidenziato un marcato disinteresse per la normativa in materia di protezione dei dati e una netta sottovalutazione delle gravi implicazioni che possono derivare dall’utilizzo di forme di acquisizione della clientela improntate all’informalità e alla unilaterale semplificazione degli adempimenti prescritti.

22 maggio 2019

Arrivano le prime sanzioni del Garante

L'immagine può contenere: una o più persone

Cosa devono fare le Aziende dopo i primi provvedimenti sanzionatori da parte dei Garanti Europei?
La risposta è la più semplice. Le aziende devono celermente far tesoro di tali provvedimenti. Devono altresì sentire e far proprio il concetto di Accountability, ossia, in parole semplici, avere la consapevolezza della necessità dell’esistenza di una giustificazione in ogni scelta e decisione compiuta; avere altresì la giusta accortezza, accompagnata da un razionale senso di preoccupazione, nell’adeguarsi prima possibile alle migliori prassi operative e di sicurezza e nell’adottare i provvedimenti più idonei ed opportuni.

Uno dei provvedimenti riguardava il problema della cartellonistica informativa inerente alla video sorveglianza spesso sottovalutata dalle pmi e micro imprese italiane che, forse per mancanza di tempo o per la poca attenzione alla materia della privacy, non hanno mai adeguato le informative riguardanti le aree sottoposte a video sorveglianza, in alcuni casi omettendo l’esposizione di cartelli informativi nei luoghi dove vi è un sistema di video sorveglianza attivo.

Altra sanzione riguarda il grosso errore di conservare la password di un account in chiaro all’interno dei database aziendali, senza l’utilizzo di sistemi di cifratura. Le aziende italiane dovrebbero essere ogni giorno più consapevoli e attente; anche l’adozione di una politica per la gestione del data breach (incidente informatico) non accompagnata da un sistema per identificare gli attacchi informatici e per capire che sta avvenendo un attacco informatico che potrebbe a sua volta scaturire un data breach, è una cattiva abitudine assai ricorrente e gradualmente da eliminare.
Tutti questi esempi devono rappresentare un monito per tutte le aziende che trattano dati personali di utenti residenti nono solo in Italia ma anche nei diversi Stati membri. Basti pensare ai fornitori di servizi, ai negozi online, e alle imprese che hanno scambi commerciali rilevanti con altri Paesi; tutti questi soggetti dovrebbero prestare la massima attenzione alle disposizioni previste dal GDPR.

18 maggio 2019

Le Policy Aziendali sono al centro dell'attenzione in caso di ispezioni

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30 aprile 2019

Bilancio dell'attività Ispettiva del Garante nel 2018


Se il Garante della Privacy si quotasse in Borsa, io correrei a comprarne le azioni.

GDPR, tra qualche settimana scade il periodo di "tolleranza" del Garante, urgente mettersi in regola.


GDPR, tra qualche settimana scade il periodo di "tolleranza" del Garante, urgente mettersi in regola.
A maggio 2019 termina la flessibilità da parte del Garante della Privacy nella valutazione di adeguamento al GDPR. In vista di questa data le imprese che non l'abbiano ancora fatto è bene che si adeguino.
L’8 settembre scorso è stato emanato il D.Lgs. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre, che contiene Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Data la complessità della materia e le modifiche apportate alla precedente normativa, l’Italia ha voluto alleggerire l’imposizione nei primi otto mesi di decorrenza dello stesso decreto.
Il legislatore italiano ha sostanzialmente obbligato l’Autorità nazionale del Garante a procedere con cautela, nella prima fase di applicazione delle disposizioni sanzionatorie, valutando a monte, attenuanti applicabili caso per caso. In caso di controllo, dunque, le sanzioni dovranno tener conto di eventuali attenuanti giustificate e giustificabili, comprovanti la buona fede nello sforzo aziendale di adeguamento normativo ed il periodo di incertezza interpretativa dovuta al recepimento di nuove normative di riferimento.
Questo periodo di "tolleranza" sta per scadere, e ciò vuol dire che ormai tutte le aziende, nessuna esclusa, devono essere in regola con la documentazione privacy e devono mobilitarsi al fine di rispettare le nuove disposizioni sancite dal legislatore Italiano.
Da maggio 2019 in poi, quindi, le aziende non avranno più modo di giustificare ritardi nella corretta applicazione normativa, dato che, comunque, è già dal 2016 che le aziende avrebbero dovuto iniziare a regolarizzare le loro posizioni rispetto al GDPR.
Le aziende devono comunque impegnarsi e non distogliere l’attenzione dagli obiettivi della nuova privacy, poiché gli adempimenti sono parecchi e alcuni possono richiedere anche dispendiose energie, è meglio approfittare e non farsi cogliere impreparati.
Cedam srl assiste le imprese con un Servizio Privacy, modulato nei costi e negli adempimenti a seconda delle diverse realtà aziendali. Per Contatti:
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Garante privacy sanziona società: 2 milioni di euro per telemarketing indesiderato

Dalla Newsletter del Garante del 30/05/2019
Il Garante privacy ha comminato una sanzione di oltre 2 milioni di euro ad una società che aveva svolto, tramite un call center albanese, attività di telemarketing e teleselling per conto di una azienda del settore energetico, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore prima del Regolamento europeo.
La Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, a seguito di un’ispezione, aveva accertato che la società, oltre a non aver reso alcuna informativa alle persone contattate, non aveva richiesto come previsto il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing. Consenso che la società, peraltro, avrebbe dovuto annotare per iscritto. Tali adempimenti spettavano infatti alla società che operava in qualità di autonomo titolare del trattamento, non essendo mai stata designata responsabile.
La società, sulla base di presunti accordi con l’agente di vendita del gestore di energia, aveva incaricato il call center albanese di contattare telefonicamente potenziali clienti utilizzando numerazioni telefoniche raccolte dal call center stesso, senza che la lista dei contatti fosse stata fornita o validata dalle tre aziende coinvolte nella campagna promozionale (la società multata, l’agente di vendita del gestore e il gestore stesso). Dopo il primo contatto da parte del call center, le persone che avevano manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto venivano richiamate dalla società.
La sanzione, definita cumulando ogni violazione contestata per singolo interessato, tiene conto anche della gravità della condotta della società che ha evidenziato un marcato disinteresse per la normativa in materia di protezione dei dati e una netta sottovalutazione delle gravi implicazioni che possono derivare dall’utilizzo di forme di acquisizione della clientela improntate all’informalità e alla unilaterale semplificazione degli adempimenti prescritti.

04 aprile 2019

Piattaforma Rousseau: dal Garante privacy sanzione di 50mila euro

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 83 del 4 aprile 2019 ha comminato all’Associazione Rousseau, quale responsabile del trattamento e in tale qualità trasgressore, il pagamento di euro 50.000 a titolo di sanzione per la violazione di cui al combinato disposto degli art. 32 del Regolamento UE 2016/679 oltre ad ingiungere alla stessa associazione i necessari adeguamenti indicati nel Provvedimento.

In effetti il Garante in osservanza a quanto sancito dall’art. 32 del GDPR ha accertato:
  1. il mancato completo tracciamento degli accessi al database del sistema Rousseau e delle operazioni sullo stesso compiute che configura la violazione di quel generale dovere di controllo sulla liceità dei trattamenti gravante sul titolare del trattamento e, in particolare, dell’obbligo di assicurare più adeguate garanzie di riservatezza agli iscritti alla piattaforma medesima; ciò sia in ragione delle dimensioni delle banche dati in questione, sia della tipologia di dati raccolti nonché delle funzionalità che le caratterizzano;
  2. la condivisione delle credenziali di autenticazione da parte di più incaricati dotati di elevati privilegi per la gestione della piattaforma Rousseau e la mancata definizione e configurazione dei differenti profili di autorizzazione in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari nei diversi ambiti di operatività, che nel previgente ordinamento erano addirittura qualificate come misure minime di sicurezza a carico dei titolari del trattamento. In tal caso, quindi si configura una violazione dell’obbligo di predisposizione, da parte del responsabile del trattamento, di misure tecniche e organizzative adeguate.

01 aprile 2019

GDPR: firmata la convenzione tra Garante Privacy e Accredia.


Regolamento Ue e certificazione accreditata in materia dei dati personali
Accredia avrà il compito di attestare - in base alla norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, integrata da “requisiti aggiuntivi” che saranno individuati dal Garante, la competenza e l’adeguatezza degli Organismi che ne faranno richiesta per certificare con maggiori garanzie i servizi di tutela della privacy.



22 marzo 2019

S.Marino diventa un paese con Garanzie Adeguate per il Garante Europeo

AVVISO per tutti coloro che operano con la Repubblica di San Marino.
Dal 05 gennaio 2019 è in vigore nella Repubblica del Titano una normativa efficace in materia di protezione dei dati personali, in linea con la recente evoluzione normativa comunitaria. Data la particolare restrizione con cui il GDPR consente i trasferimenti di dati extra UE, la legge permette di collocare San Marino tra i paesi che, ai sensi del considerando n. 108 e dell’art. 46 del Regolamento UE 679/2016, dispongono di “garanzie adeguate”, facilitando così il trasferimento di dati personali verso la Repubblica.

20 marzo 2019

Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario

Provvedimento del Garante del 07.03.2019
Per le finalità di cura non si deve chiedere il consenso, mentre il consenso servirà per la refertazione online, fascicolo e dossier sanitario elettronico. Tocca ai medici, alle farmacie e alle aziende sanitarie la compilazione del registro dei trattamenti. Il singolo medico non deve nominare il Dpo (responsabile della protezione dei dati). ---> http://tiny.cc/s3ja4y

25 febbraio 2019

come comportarsi nel GDPR in caso di Brexit

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato una nota informativa sui trasferimenti di dati a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati in caso di Brexit senza accordo con l’Ue.

07 febbraio 2019

Newsletter del garante del 07 febbraio 2019


Sommario della Newsletter:

NEWSLETTER N. 449 del 7 febbraio 2019


Consulenti del lavoro: quando sono responsabili del trattamento dei dati 
Precisazioni del Garante privacy dopo il nuovo Regolamento UE 
Il Garante per la privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo, identificandoli come “responsabili del trattamento” quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti in base all’incarico da questi ricevuto.
Rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante ha infatti chiarito che il Regolamento (UE) 679/2016 si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE. Il Regolamento conferma, infatti, le definizioni di titolare e responsabile del trattamento, nelle quali il primo resta il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e il secondo colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
E dunque i consulenti del lavoro sono “titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche, come ad esempio i liberi professionisti determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento. Sono, viceversa, “responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare. E’ il caso, ad esempio, dei consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori.
Si tratta di informazioni raccolte e utilizzate dai datori di lavoro in base al contratto e a norme di legge e di regolamento (come quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale), e che vengono gestite dai consulenti cui sono esternalizzati i servizi sulla base delle discipline di settore e delle regole deontologiche pertinenti. Ed è sul contratto di affidamento dell’incarico e di designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente che si basa la legittimità dei trattamenti realizzati dal consulente.
Il Garante ha chiarito infine che ai consulenti, pur in qualità di “responsabili” del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.

21 novembre 2018

Anc. Il gettito non può prevalere sulla privacy

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In questo articolo:

L'Anc non ci sta. Nonostante l'intervento del Garante della privacy, sollecitato dalla denuncia dell'Associazione nazionale commercialisti, l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà il 1° gennaio 2019.
In un incontro con alcuni parlamentari il Garante Antonello Soro ha ribadito che le criticità “riguardano l’inclusione di dati che interessano la totalità dei cittadini, anche quelli sulle abitudini riservate, il ruolo degli intermediari che si sarebbe esteso in modo indefinito e le responsabilità del cosiddetto postino dell’Agenzia delle Entrate, atto a incamerare i dati”, ma “determinati aspetti potranno essere corretti senza particolari difficoltà”.

L’impianto della fattura elettronica deve essere riconsiderato: non presenta un livello di sicurezza sufficiente

Il Governo promette aggiustamenti che non paiono sufficienti all'Anc, che ribatte per voce del presidente Marco Cuchel: “Come Associazione Nazionale Commercialisti, non vogliamo perdere di vista il vero punto dolente di tutta l’operazione, e cioè la fragilità del sistema circa la sicurezza dei dati. La nostra segnalazione al Garante della protezione dei dati personali, cui è seguito il noto provvedimento dell’Autorità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è centrata, non tanto e non solo sulla violazione dei dati attinenti alla sfera personale, ma, soprattutto, sul rischio che operatori economici privati, i quali si troveranno a gestire e custodire tutte le informazioni inerenti l’attività economica del Paese, fin nel minimo dettaglio, possano utilizzare impropriamente questi dati, mettendo a repentaglio l’economia nazionale”.
In un comunicato stampa del 20 novembre 2018, si dicono sconcertati e amareggiati per la posizione del Ministero che, da parte sua, afferma la necessità di proseguire senza indugi nel percorso intrapreso, stante necessità di non perdere il gettito previsto dall’introduzione della nuova normativa.
“Ancora una volta”, si legge nel comunicato, “sembra prevalere il gettito a questioni ben più importanti che dovrebbero avere la priorità in uno Stato di Diritto, quali la salvaguardia dei dati aziendali riguardanti anche i brevetti. Tutto l’impianto della fattura elettronica deve essere riconsiderato, in quanto, ad oggi, non presenta un livello di sicurezza sufficiente. Riguardo a questo argomento dovrebbe essere di monito ciò che è successo in merito allo spesometro del 2017, il cui sistema telematico per molti giorni ha permesso indebiti accessi, e su cui l’Agenzia ha dovuto riferire in Parlamento, e la più recente vicenda sulla sicurezza delle pec dei magistrati, sottoposte in questi giorni ad un attacco hacker”.

16 novembre 2018

"La fatturazione elettronica va cambiata" dice il garante della privacy

Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata
I trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati. Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi



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08 ottobre 2018

le istruzioni del Garante privacy sul registro dei trattamenti

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Regolamento Ue: le istruzioni del Garante privacy sul registro dei trattamenti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU)
n. 679/2016.
Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.
L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.
Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.
Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.
Roma, 8 ottobre 2018

23 settembre 2018

Sospensione nei controlli: ci sta o no?

Non è scritto ufficialmente, nè tantomeno potevamo aspettarci che un Decreto Legge dicesse che non valgono le sanzioni. Allora comportiamoci come se non ci fosse alcuna "tolleranza".