20 giugno 2006

Chi naviga in ufficio non può essere licenziato, ma il computer può essere controllato

Chi naviga in ufficio non può essere licenziato, sia in Italia che negli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli Stati Uniti lo afferma una recente sentenza di un giudice amministrativo chiamato a risolvere la vicenda di un impiegato del Dipartimento per l'educazione di New York, accusato dai suoi superiori di passare troppe ore a navigare sul web in siti di informazione, viaggi, ecc. >>>

30 maggio 2006

Garante: no a e-mail pubblicitarie senza consenso

Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante con una decisione su un ricorso presentato da un persona che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società di prodotti informatici che opera in Internet. L'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere, tra l'altro, la cancellazione dei propri dati dall'archivio della società e di adottare misure affinché non si ripetessero in futuro altri invii. Non avendo ricevuto adeguato riscontro, ha presentato ricorso al Garante. E il Garante gli ha dato ragione, imponendo alla società di cancellare dal data base i suoi dati personali. La società si era giustificata spiegando che quel primo invio era volto solo a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. Nella sua decisione l'Autorità ha spiegato che occorre ottenere sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica se l'invio è per fini di pubblicità emarketing. L'azienda che aveva sbagliato è stata condannata a pagare.....>>>

21 maggio 2006

Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari - dal Garante

Senza il consenso specifico dei destinatari i partiti, le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail. Lo ribadisce il Garante per la privacy dando conto dell'esito dell'indagine compiuta sull'invio di sms nel corso della recente campagna elettorale politica. Gli accertamenti avviati dopo il voto del 9 e 10 aprile scorsi sono stati svolti con la collaborazione anche del servizio polizia postale e delle comunicazioni e hanno riguardato sia la forza politica committente (Forza Italia), sia le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi. Per molti cittadini che avevano segnalato il fatto al Garante, fornendo i propri dati ed indicando il mittente del messaggio elettorale, è risultato che gli stessi segnalanti avevano in precedenza sottoscritto contratti con i quali avevano accettato espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una "ricarica" del credito sul proprio cellulare. L'Autorità non ha quindi ravvisato in questi casi la sussistenza degli estremi del fatto illecito di "spamming" via telefono. Alcune formule di informative o di consenso non erano tuttavia integralmente conformi alla disciplina vigente, e il collegio del Garante ha impartito le dovute prescrizioni alle società. L'Autorità sottolinea il ruolo e le responsabilità del committente, quando questi si avvale di soggetti esterni che inviano note per posta, messaggi telefonici o e-mail. Con l'occasione, anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali, il Garante ritiene doveroso richiamare nuovamente l'attenzione sulle garanzie per i cittadini stabilite nel provvedimento generale in materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005. L'Autorità, in particolare, ribadisce le regole da rispettare quando si utilizzano strumenti di comunicazione elettronica. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è infatti necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario per l'invio di sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Roma, 19 maggio 2006

15 maggio 2006

Ha senso inserire un disclaimer alla fine delle nostre e-mail?

È divenuta ormai una consuetudine (o una moda!) inserire nelle e-mail che si inviano, un disclaimer nel quale all’incirca viene scritto: “E’ fatto obbligo al ricevente l’e-mail a lui non destinata di darne avviso al mittente” oppure “Leggere la posta non destinata a Lei può comportare una violazione della segretezza della corrispondenza, perseguibile penalmente”. Ma sono veramente validi messaggi di questo genere? Che tipo di conseguenze giuridiche possono avere? >>>

20 aprile 2006

Proposta di servizio riguardante l’Informativa

La Cedam srl, al fine di aiutare i propri clienti nell’adempimento previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003, (Informativa agli interessati al trattamento dei dati, leggi ad esempio: clienti, fornitori, agenti, etc…etc…), ha pensato, per i clienti che non dispongono di un proprio sito web, di ospitare tale informativa sul proprio sito per ciascun cliente che ne faccia richiesta. Con tale iniziativa, il cliente Cedam acquisirà notevoli vantaggi, ad esempio potrà:

evitare di stampare le informative per ciascun cliente / fornitore / agente / etc…( presente e futuro ),

eliminare l’invio di eventuali lettere / fax / raccomandate,

recuperare tempo e risorse informare gli interessati in modo più facilmente rintracciabile. >>>

21 marzo 2006

Privacy, il Dps nel bilancio

Autore: Antonio Ciccia Fonte: Italia Oggi pag: 34 mart. 21/03/2006 Privacy: il Documento programmatico della sicurezza deve essere adottato entro il 31 marzo, e il titolare del trattamento deve riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del Dps. L'allegazione del Dps al bilancio non è richiesto, ma è prudente farlo.

20 marzo 2006

I Garanti della privacy UE si pronunciano su antispam ed antivirus

Il provider può effettuare la scansione automatizzata della posta elettronica alla ricerca di virus o spam senza il consenso dell'utente o dell'abbonato ma ha l'obbligo di richiederlo se lo scopo dello screening è quello di individuare contenuti potenzialmente illegali, (ad esempio file a carattere pornografico o a contenuto razzista). Queste, in sintesi, le indicazioni che le Autorità europee per la protezione dei dati personali hanno fornito in un documento (Parere 2/2006, disponibile in lingua inglese cliccando qui) approvato recentemente a Bruxelles nell'ambito del Gruppo di lavoro che le riunisce.La notizia viene resa nota direttamente sul sito ufficiale del nostro Garante della Privacy in cui si spiega come l'obiettivo del documento sia quello di fornire alcune prime indicazioni agli operatori del settore su tutta una serie di attività che mirano a ridurre prassi dannose e intromissioni nella comunicazione elettronica, ma che possono tuttavia configurarsi esse stesse come un'interferenza nella libertà di comunicazione per le caratteristiche che vengono ad assumere. Sempre sul sito del Garante si legge: "La scansione effettuata al fine di individuare virus è lecita perché si tratta di una finalità che rientra negli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva 2002/58 e dalle norme nazionali e non richiede il consenso dell'utente. Tuttavia, ciò non esime il provider dall'obbligo di informare adeguatamente l'utente sulla natura dell'attività svolta (ad esempio, nell'ambito delle condizioni contrattuali previste per il servizio), di non rivelare a chiunque il contenuto della comunicazione e, qualora la scansione anti-virus sia effettuata sotto forma di scansione del contenuto dei messaggi, di limitare l'analisi esclusivamente alla ricerca di possibili virus".Per quanto riguarda l'analisi antispam effettuata dal provider Internet, i Garanti UE assimilano tale attività all'attivazione di misure di sicurezza poiché lo spam ostacola l'uso della posta elettronica da parte dell'utente.Esiste però il rischio di "falsi positivi" ossia che il provider filtri o cancelli messaggi di posta elettronica che spam non sono. I provider, quindi, dovrebbero consentire ai singoli utenti di disabilitare eventualmente i filtri antispam e di stabilire quali messaggi debbano essere filtrati. "La scansione a scopo di ricerca di specifici contenuti potenzialmente illeciti deve essere, invece, configurata come una vera e propria intercettazione delle comunicazioni", si specifica inoltre sul sito del Garante. "Essa può essere effettuata solo dalla autorità giudiziaria e dalle forze di polizia; se effettuata dai provider, è invece necessario che via sia stata una espressa manifestazione di volontà dell'utente interessato al controllo. Questo tipo di screening, dunque, non può rientrare negli obblighi standard dei provider e deve essere offerto, eventualmente, quale servizio a valore aggiunto." (articolo tratto da: ilsoftware.it)

27 febbraio 2006

Novità nel decreto mille proroghe

Il Parlamento ha approvato una norma apparentemente complicata, che, con l'insopportabile linguaggio dei giuristi, afferma: il secondo comma dell'articolo 58 del D.lgs 206/2005 si applica in deroga al D.lgs 196/2003.Sembra complicato, ma vuole dire una cosa molto semplice: le norme contenute nell'articolo del Codice del Consumo dedicato alle tecniche di comunicazione a distanza prevalgono sul Codice sulla tutela dei dati personali. Cosa vuol dire? Vuol dire che le aziende se vogliono comunicare con un consumatore devono avere il suo consenso preventivo espresso se desiderano contattarlo per telefono, per posta elettronica, via fax o sms. Ma se utilizzano strumenti di comunicazioni diversi da questi (ergo se gli scrivono un messaggio postale) possono farlo fino a quando il destinatario non si sia dichiarato espressamente contrario. E questo indipendentemente dalla fonte del dato, dall'ambito di comunicazione, dalla modalità di utilizzo.In pratica il legislatore ha stabilito che le aziende sono libere di contattare il consumatore con messaggi postali indirizzati fino a quando questi non si dichiari espressamente contrario. La ragione di questa decisione va cercata, credo, nel fatto che gli strumenti di comunicazione a distanza non sono tutti uguali: alcuni sono più invasivi degli altri. Rispondere al telefono, aprire un messaggio di posta elettronica, ricevere un fax, sono tutte situazioni diverse dal ritrovare nella propria casella postale una busta. Inoltre l'indirizzo di una persona è un dato, per così dire, ad evidenza pubblica: è un fatto posto sotto gli occhi di tutti; cosa che non si può dire per l'indirizzo di posta elettronica, per il numero di telefono e per il fax.

20 febbraio 2006

PRIVACY: VIETATO SPIARE NAVIGAZIONE WEB DEL DIPENDENTE

ROMA - Spiare i siti visitati da un dipendente nella sua navigazione web e' illecito: lo ha stabilito il Garante per la privacy che ha vietato a una societa' l' uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale. Secondo il Garante ''l'uso indebito del computer puo' essere contestato senza indagare sui siti visitati'' e il datore di lavoro non puo' monitorare la navigazione in Internet del dipendente. nel caso preso in esame, il datore di lavoro, dopo aver sottoposto a esame i dati del computer, aveva accusato il dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l'elenco dettagliato. Per contestare l'indebito utilizzo di beni aziendali, afferma il Garante nel suo provvedimento, sarebbe stato in questo caso sufficiente verificare gli avvenuti accessi a Internet e i tempi di connessione senza indagare sui contenuti dei siti. Insomma, altri tipi di controlli sarebbero stati proporzionati rispetto alla verifica del comportamento del dipendente. ''Non e' ammesso spiare l' uso dei computer e la navigazione in rete da parte dei lavoratori'', commenta Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento. ''Sono in gioco la liberta' e la segretezza delle comunicazioni e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Occorre inoltre tener presente che il semplice rilevamento dei siti visitati puo' rivelare dati delicatissimi della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale''. Nel caso sottoposto al giudizio del Garante, dopo una prima istanza, senza risposta, rivolta alla societa', il lavoratore aveva presentato ricorso al Garante contestando la legittimita' dell' operato del datore di lavoro. La societa' aveva allegato alla contestazione disciplinare notificata al lavoratore, in seguito licenziato, numerose pagine dei file temporanei e dei cookies originati sul suo computer dalla navigazione in rete, avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del dipendente. Da queste pagine, copiate direttamente dalla directory intestata al lavoratore, emergevano anche diverse informazioni particolarmente delicate che la societa' non poteva raccogliere senza aver prima informato il lavoratore. Sebbene infatti i dati personali, spiega l'ufficio del Garante, siano stati raccolti nel corso di controlli informatici volti a verificare l'esistenza di un comportamento illecito, le informazioni di natura sensibile, in grado di rivelare ad esempio convinzioni religiose e opinioni sindacali o politiche, potevano essere trattate dal datore di lavoro senza consenso solo se indispensabili per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Indispensabilita' che non e' emersa dagli elementi acquisti nel procedimento. Illecito anche il trattamento dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. Secondo il Codice della privacy infatti tale tipo di trattamento puo' essere effettuato senza consenso solo se necessario per difendere in giudizio un diritto della personalita' o un altro diritto fondamentale. La societa' in questo caso intendeva invece far valere diritti legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. >>>

06 febbraio 2006

Rischio ai massimi livelli. La Privacy non è solo il DPS.

La Privacy non è solo il DPS. Nelle aziende si sta diffondendo l'allarme relativo all'offerta di servizi per il D.Lgs.196/03 inadeguati ed insufficienti. Avvocati, commercialisti, consulenti ISO, rivenditori informatici dell'ultima ora si sono buttati nell'affare per arrotondare il bilancio. Timidi tentativi di offrire un servizio apparentemente completo, possono essere individuati in quelle realtà private che pubblicizzano l'intervento di più figure professionali specializzate per giustificare tariffe inadeguate. Se ritieni opportuno verificare la tua situazione, chiamaci, da 28 anni ci occupiamo di sicurezza.

22 dicembre 2005

DPS - Diem Proferre Semper

Non capite il latino? Non importa basta dire "Dps" e chiunque capirebbe che stiamo parlando di "prorogare i temini". In effetti ora che ci penso DPS sta per:
  • Documento Programmatico sulla Sicurezza,
  • oppure Diem Proferre Semper?

io, mi sto sempre più convincendo che i latini abbiano ragione, specialmente questa volta.

E' l'ennesima proroga che il Consiglio dei Ministri concede ad una legge che partita male, stenta ad avviarsi. Naturalmente le risate di coloro che non hanno ottemperato ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 196/03 si sentono ovunque, tanto da coprire i nascenti fuochi di artificio natalizi. L'avevano definito "l'odiato DPS", ma come si fa ad odiare qualcosa che ti fa sorridere spesso e volentieri?

Armiamoci di santa pazienza e cerchiamo di resistere ancora qualche mese alle e-mail di coloro che vogliono fare business di massa su questo argomento. Se mi permettete, vorrei darvi un consiglio, quello di non cadere nel solito errore, e cioè di occuparvi del fantomatico DPS nell'ultima settimana della prossima scadenza del 31.03.2006. Provate a redigerlo sin da dopo le festività natalizie; esercitatevi ad identificare i probabili rischi che incombono sui vostri dati. Fatelo da soli o in compagnia di qualche consulente, ma l'importante è che vi concentriate sulle cose veramente importanti, non solo sugli aspetti esteriori.Così facendo alzerete la vostra cultura in merito e deciderete da soli se al tavolo della privacy volete fare un pranzo completo oppure assaggiare solo qualche stuzzichino.

Soprattutto ricordate sempre che la tutela dei dati personali in azienda, non è una legge che fa vendere Windows a Bill Gates, ma è un progetto che rientra nella sfera organizzativa e riguarda l'azienda nella sua totalità; cercate di non cascare in questo tranello.

21 dicembre 2005

DPS e concetto di "data certa"

Premessa: Non è scritto da nessuna parte che il DPS deve essere redatto con data certa. Il concetto di "data certa", il D.Lgs. 196/03 lo cita solo per alcune misure minime di sicurezza e non certamente per il Dps. Però se avete provato a leggere un pò di newsletter sull'argomento, l'Italia che parla su Internet, si è divisa a seguito della poca chiarezza del famoso decreto in questione. Qualcuno asserisce che il DPS va redatto con data certa, altri che non serve affatto. Voi cosa volete fare? Nel caso che scegliate la seconda corrente di pensiero, non dovete fare niente; invece per dare al vostro DPS una data certa, occorre seguire le indicazioni che il Garante ha utilizzato in alcuni casi simili, e cioè il ricorso all'art. 2704 del codice civile che prevede: il ricorso alla "autoprestazione" presso gli uffici postali " (cioè auto-spedizione al proprio indirizzo) prevista dall'art. 8 del dlg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro postale direttamente sul documento DPS che deve essere presentato come corpo unico, anziché essere apposto sull'involucro esterno (o busta) che lo contiene.

15 dicembre 2005

Rilascio attestato agli incaricati del trattamento

In base a quanto richiesto nell'art 19.6 dell' allegato B: gli incaricati al trattamento dei dati devono essere edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali. Per dimostrare che questa attività è stata svolta effettivamente ed efficacemente, la Cedam srl, ha pensato di rilasciare un' attestato ai diretti interessati, previo superamento di un test, messo online sul sito al seguente indirizzo: http://www.cedamweb.it/rcristallo/test/privacy1.htm

Hai ricevuto via email i costi della nostra soluzione?

Ti abbiamo inviato via email l'offerta dei nostri servizi relativamente agli adempimenti del D.Lgs.196/03. Era evidenziato il costo della soluzione una tantum, il canone di manutenzione annuale. In piu', per solo i clienti che utilizzano software applicativo Cedam di Contabilità, o fatturazione, o magazzino, era evidenziato un costo aggiuntivo per l'autenticazione degli utenti che possono accedere agli archivi. Quest'ultimo costo, non riguarda i clienti che utilizzano il pacchetto Esatto della Esa Software.

Hai ricevuto via email le tabelle da riempire?

Abbiamo provveduto ad inviare a tutti i nostri clienti, via email, 10 tabelle da compilare a cura del cliente. Esse sono: tab 1 - il titolare del trattamento tab 2 - le sedi tab 3 - i locali tab 4 - le ubicazioni tab 5 - i soggetti incaricati del trattamento tab 6 - le applicazioni tab 7 - gli strumenti tab 8 - installazione delle applicazioni tab 9 - gli archivi tab 10 - supporti Cominciate a compilare questi dati e subito dopo inviateceli, li esamineremo in ufficio e se saranno ok, verremo da voi in ufficio per stampare il DPS da far timbrare all'ufficio postale entro il 31.12.2005. Inutile sottolineare, che prima ce li invierete e prima verremo a trovarvi in azienda per il resto degli adempimenti

12 dicembre 2005

Considerazioni personali

Consapevole che il D.Lgs. 196/2003 ha coinvolto le imprese a livello di responsabilità addirittura penale, la C.E.D.AM. per ulteriore tranquillità dei Titolari e Responsabili dei vari trattamenti pensa di fare cosa gradita, sottoponendo all’attenzione di tutti i propri clienti e non, alcune disposizioni del testo unico in questione, che più delle altre meritano una riflessione: Il D.Lgs. 196/2003, a tutti noto come “Codice della Privacy” cita in materia : • MISURE MINIME • obbligo di adottare e descrivere le misure di sicurezza per la protezione "delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della custodia dei dati ed accessibilità" (punto 19.4 All. B) • MISURE IDONEE • il codice non dice di fatto che devono essere adottate le misure minime (sanziona l'omessa adozione art. 169), ma obbliga ad adottare misure idonee (art.31). Ne discende che l’adozione di tali misure non può essere considerato un obiettivo da raggiungere, ma, piuttosto, un punto di partenza. · L’art. 15 del D.L.vo 196/2003 prevede espressamente che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile. · L’art.2050 del Codice Civile richiamato dal primo comma prevede che chiunque cagiona danno ad altri… …è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In pratica il legislatore ha esteso a chi tratta dati personali (indipendentemente dalle modalità di trattamento) la responsabilità aggravata prevista per coloro che esercitano attività pericolose. Si tratta dell’inversione dell’onere della prova, in altri termini non è chi lamenta un danno che deve fornire la prova della responsabilità, ma è colui il quale è chiamato a risarcire il danno che deve fornire la prova liberatoria. Secondo la prevalente interpretazione la prova liberatoria consiste nella prova di aver adottato tutte le misure offerte dalla tecnica a propria disposizione secondo le circostanze del caso. Secondo la Corte di Cassazione la responsabilità per il danno si ha sia che il soggetto svolga personalmente l’attività pericolosa (nel caso specifico il trattamento di dati) sia che questa venga fatta svolgere da altre persone sotto il suo controllo. Ciò significa che il Titolare o, se nominato, il Responsabile, risponde comunque dei danni prodotti dagli incaricati che operano sotto il proprio controllo. Dall’esame di tutto ciò, emerge quanto grave sia la responsabilità civile e come la prova liberatoria sia legata esclusivamente all’adozione di idonee misure di sicurezza e non alle misure minime di sicurezza. Quindi, con l’intendo di fornire al futuro verificatore (sperando che non venga mai) una testimonianza più che credibile, che scagioni il Titolare del Trattamento da ogni eventuale accusa, la Cedam srl, ha pensato di realizzare una serie di Moduli aggiuntivi, non previsti nelle misure Minime del D.Lgs. 196/2003, per supportare e monitorare alcune attività strategiche ai fini della sicurezza. Con la opportuna compilazione di questi Moduli, sarà più facile dimostrare, ai sensi dell’inversione della prova, di non aver recato danno ad alcuno. Non mettetevi "sotto scopa", non vale la pena rischiare euro 30.000 o 2 anni di galera. Adeguarsi costa molto ma molto meno.

11 novembre 2005

Rinnovato l’accordo tra Garante della Privacy e Fiamme gialle

Protocollo d´intesa Garante - Guardia di Finanza
Venerdì 11 novembre 2005, alle ore 12,00 (con ingresso dalle ore 11,30), presso la Sala San Matteo del Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma, in Viale XXI Aprile n. 51, sarà sottoscritto un protocollo d´intesa tra il Garante per la protezione dei dati personali e la Guardia di Finanza.
L´accordo sarà siglato dal Gen. C.A. Roberto Speciale, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e dal Prof. Francesco Pizzetti, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
Alla firma saranno presenti, per la Guardia di Finanza, il Comandante in Seconda, Gen. C.A. Italo Pappa, il Comandante dei Reparti Speciali, Gen. C.A. Mario Iannelli, e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen.D. Emilio Spaziante, mentre per l´Autorità Garante, oltre al Presidente, saranno presenti il Vice Presidente, Giuseppe Chiaravalloti, i Componenti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, il Segretario Generale,  Giovanni Buttarelli.