22 giugno 2010

Vademecum del Garante sul trattamento dei dati personali a scuola

AGGIORNAMENTO DEL 23/05/2018

Il 25/5/2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali che andrà a sostituire anche la normativa italiana sull'argomento e alla quale si dovranno adeguare anche le scuole per il trattamento dei dati personali e sensibili degli alunni.
Si resta in attesa di conoscere quindi le indicazioni che il Garante vorrà fornire per le scuole, in aggiornamento a quelle sotto presentate.
Sul sito del Garante www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue è possibile trovare testi del regolamento, guide e indicazioni; si riporta anche una Nota sulla nuova normativa predisposta dalla FISH.

Il Garante per la privacy nel giugno 2010 ha diffuso il Vademecum "La_privacy_tra_i_banchi_di_scuola" sul trattamento dei dati personali a scuola che raccoglie gli orientamenti emersi in precedenti propri documenti e decisioni.
Se ne riporta una sintesi.
Nella premessa si afferma che né si possono divulgare dati sensibili, né si possono rifiutare agli interessati informazioni dovute alla trasparenza.
Le scuole pubbliche devono dare informativa completa di quali dati raccolgono e di come li utilizzano, mentre non occorre il consenso degli utenti per la raccolta e il trattamento quando questo sia necessario per la realizzazione del diritto allo studio.
Le scuole private oltre ad informare gli utenti sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti, devono anche ottenere l'esplicito consenso alla raccolta e al trattamento.
I dati raccolti devono comunque servire per le finalità del servizio di istruzione,
Ad esempio: dati etnici per le iscrizioni degli stranieri; dati religiosi per l’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nonché per garantire la libertà di credo (mensa scolastica con riguardo a cibi particolari); dati sullo stato di salute per gli alunni con disabilità ai fini dell'iscrizione; dati sulle opinioni politiche o filosofiche di associazioni in caso di elezioni di organi collegiali; dati giudiziari solo nei limiti in cui siano necessari per garantire il diritto allo studio di alunni detenuti o in regime di protezione.

Gli interessati hanno diritto di accesso per conoscere i contenuti dei documenti con i propri dati sensibili per eventuali correzioni o cancellazioni. Ciò ai sensi della legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa.
Restano fermi il dovere di segreto d’ufficio da parte dei docenti e l’obbligo di custodia degli elaborati contenenti dati personali e notizie riservate. Mentre la lettura in classe dei temi personali è rimessa alla sensibilità del docente.
Quanto ai voti sui tabelloni essi vanno pubblicati per il principio di trasparenza secondo le indicazioni del MIUR. E'  vietato però il riferimento, ad esempio, alle prove differenziate per gli alunni con disabiltà.
Nelle circolari e comunicazioni è vietato fare riferimenti anche impliciti che possano far identificare i minori coinvolti in situazioni delicate.
Solo su richiesta degli interessati le scuole possono comunicare a terzi i risultati scolastici , per motivi di orientamento o inserimento lavorativo.
In ogni caso è vietata la comunicazione degli indirizzi di alunni per motivi di marketing e pubblicità.
È consentita la raccolta di questionari contenenti dati personali per motivi di ricerca, solo con il consenso degli interessati.
È necessario il consenso degli interessati nel caso di comunicazioni sistematiche o di diffusione, anche su siti, delle foto o delle riprese ufficiali e personali in occasioni di manifestazioni (saggi, recite...) o gite scolastiche.
Con il consenso di docenti e studenti è ammessa la registrazione audio/video della lezione.
L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.

È vietata la diffusione di registrazioni con i telefonini senza in consenso degli interessati.
Non è consentita la video-sorveglianza nei confronti degli alunni.

OSSERVAZIONI
Il documento è interessante perchè raccoglie in un unico testo orientamenti che il Garante ha espresso nel tempo in situazioni diverse.
Non presenta però novità specifiche rispetto a quanto già portato a conoscenza in precedenza.
Le famiglie degli alunni con disabilità trovano in esso un rafforzamento dei loro diritti, specie con riguardo all'ottenimento di copie del PEI e circa la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.


Pubblicato il 22/6/2010

08 aprile 2010

Garante: Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

Videosorveglianza
L´adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali come la voce e l´immagine che sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
Le dimensioni assunte dal fenomeno, soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.
Nel luglio del 2000 è stata portata a termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia.
Nel novembre 2000 il Garante ha emanato delle linee guida contenenti gli indirizzi per garantire che l´installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
La materia è stata poi ulteriormente regolata da due provvedimenti generali del Garante, emanati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.
Il provvedimento del 2010, in particolare, sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto delle più recenti disposizioni normative in materia e delle possibilità offerte dalla nuove tecnologie. Una speciale attenzione è dedicata alle garanzie sul fronte dell´informazione ai soggetti che transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.).
Questa scheda raccoglie, oltre ai provvedimenti generali, le decisioni più significative dell´Autorità riguardanti il settore, gli articoli della Newsletter, i comunicati stampa e altre notizie sull´argomento, oltre ad alcuni documenti elaborati in ambito internazionale.

Provvedimenti principali
  • Provvedimento in materia di videosorveglianza
    8 aprile 2010 [doc. web. n. 1712680]

18 marzo 2010

Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso

Propaganda elettorale. Garante privacy: vietato telefonare agli elettori senza consenso  

Al Garante stanno giungendo varie segnalazioni in ordine a pubblicità elettorale telefonica in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. A questo proposito il Garante privacy ricorda, ancora una volta, a partiti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che non è possibile contattare telefonicamente i cittadini che non abbiano espresso un preventivo consenso ad essere chiamati.
Roma, 18 marzo 2010