Una compagnia telefonica potrà avviare una innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso. Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati. Questa la decisione del Garante che ha accolto un´istanza di verifica preliminare in cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull´area di residenza e lavoro.
Nella richiesta, la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete. Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l´adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall´obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate. L´Autorità, nell´accogliere l´istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all´incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all´identità dell´utente. Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l´anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato.
La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l´attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico. I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni. Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione. La società dovrà poi aggiornare l´informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati. Il Garante ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l´attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l´adozione delle misure indicate. Trascorso un anno dall´inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti.