04 febbraio 2016

Tlc, no alla pesca a strascico sul web per formare gli elenchi telefonici

No ai software che "pescano" on line in maniera sistematica e indiscriminata dati e informazioni per realizzare elenchi telefonici. Le società che intendono costituire questo tipo di pubblicazione, cartacea o on line, devono utilizzare il data base unico (dbu), l´archivio elettronico che raccoglie  numeri di telefono e  altri dati dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. In alternativa,  devono acquisire il consenso libero, informato, specifico per ogni finalità che si intende perseguire (come la consultazione on line dell´elenco o la "ricerca inversa" delle generalità di un abbonato attraverso il numero di telefono).
 
Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che ha dichiarato illecito e ha vietato ad una società la formazione e la diffusione on line di un elenco telefonico contenente dati di oltre 12.500.000 persone non raccolti dal dbu ma da altri siti web (mediante web scraping) senza il consenso degli utenti [doc. web n. 6053915]. I dati trattati in modo illecito dovranno essere cancellati dalla società.
 
Le numerose segnalazioni pervenute all´Autorità lamentavano la diffusione sul sito della società di un elenco telefonico on line contenente vari dati personali (nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico, a volte anche utenze riservate, numero di cellulare o indirizzo email) raccolti senza consenso. Alcuni segnalanti, inoltre, associavano la ricezione di telefonate promozionali indesiderate alla messa a disposizione dei propri dati sul sito. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la società gestiva un sito in cui aggregava e rendeva disponibili i numeri di telefonia fissa e altri dati personali raccolti in maniera automatica e sistematica attraverso script  lanciati direttamente sulle fonti web acquisendone i contenuti (web scraping). Gli script, come affermato dalla società, erano impostati in modo tale da raccogliere qualsiasi informazione pubblicata su fonti web accessibili a tutti, per poi metterla a disposizione degli utenti del sito della società.
 
Nel disporre il divieto il Garante ha riaffermato le regole sulla formazione degli elenchi telefonici  e ha ritenuto la pubblicazione on line di un elenco telefonico non tratto dal dbu e senza il consenso degli interessati un trattamento particolarmente invasivo per l´agevole reperibilità dei dati anche mediante i più comuni motori di ricerca e per la possibilità che essi possano essere utilizzati anche per ulteriori trattamenti (ad es. marketing indesiderato).
 
L´Autorità sta valutando l´applicazione di una sanzione amministrativa per gli illeciti commessi dalla società.