23 ottobre 2012

Sanzione salata per l´azienda che non risponde al Garante

I ritardi di due rate, poi sanati, vanno cancellati dopo un anno

La filiale italiana di un grande gruppo internazionale che fornisce servizi It e di telefonia alle imprese e alle P.a., dovrà pagare una sanzione di 75.000 euro per non aver fornito all´Autorità le informazioni richieste.
A seguito di numerose segnalazioni di destinatari di fax promozionali indesiderati, l´Autorità aveva chiesto alla società di fornire informazioni sulla titolarità di alcune numerazioni che comparivano tra quelle indicate dagli utenti.
Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di chiarimenti, il Garante, sulla base di quanto previsto dall´articolo 157 del Codice privacy, aveva contestato all´azienda, una sanzione amministrativa di 20mila euro. La società, pur essendo stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (così come previsto dalla legge n. 689/1981), aveva scelto di non pagare e di inviare all´Autorità uno scritto difensivo. Le argomentazioni addotte però non sono risultate in grado di sollevare la società dalla responsabilità per la mancata risposta al Garante.

Di conseguenza, considerate, tra l´altro, la gravità della violazione, analoghi precedenti e le condizioni economiche dell´azienda inadempiente, l´Autorità ha applicato una sanzione di 75mila euro. Contro la decisione del Garante la società potrà comunque presentare ricorso all´autorità giudiziaria.

Vietato "spiare" i lavoratori

"Spente" dal Garante presso un call center 4 telecamere, 3 con apparecchi di ripresa audio

Il Garante per la privacy ha vietato l´uso di un sistema di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti. Le telecamere installate presso un call center  all´ingresso della sede e nei locali dove sono collocate le  postazioni di lavoro sono state "spente" dall´Autorità che ha dichiarato illecito il  trattamento dei dati personali dei dipendenti. L´impianto composto da quattro telecamere orientabili e dotate di zoom, di cui tre in grado di captare anche l´audio all´interno del call center, era segnalato da cartelli,  privi  però di alcune informazioni obbligatorie, affissi in prossimità dei luoghi ripresi.
A seguito del divieto del Garante la società non potrà utilizzare i dati personali  trattati in violazione di legge. L´eventuale riattivazione delle telecamere  dovrà avvenire nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, che ammette l´installazione di sistemi audiovisivi, dai  quali  derivi  anche la possibilità di controllo a distanza  dell´attività  dei  lavoratori, solo in presenza di particolari esigenze aziendali organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro,  previo accordo  con le rappresentanze sindacali. In assenza di un tale accordo  è necessaria  l´autorizzazione del competente ufficio periferico del Ministero del lavoro.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso invece che la società non è stata in grado di dimostrare l´esistenza delle menzionate esigenze aziendali che giustificassero l´installazione dell´impianto, né aveva rispettato la procedura prevista dalla legge. Il trattamento dei dati svolto presso il call center è risultato quindi illecito. Il sistema effettuava, di fatto, un controllo a distanza dei lavoratori vietato dalla legge, aggravato, peraltro,  dalla presenza di un impianto in grado di captare l´audio di quanto accadeva negli ambienti di lavoro.  Gli atti riguardanti la società, già sanzionata per non aver informato correttamente i dipendenti della presenza delle telecamere, saranno trasmessi alla magistratura per la valutazione di eventuali profili penali connessi all´installazione del sistema audiovisivo.