29 settembre 2011

Vietate le telefonate promozionali a fini di marketing verso numeri tratti da albi professionali senza il consenso preventivo dell´interessato

Limiti al telemarketing
L´offerta commerciale deve essere strettamente funzionale all´attività del professionista

I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell´interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l´attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati  personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all´utenza business.
Nella richiesta all´Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell´albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l´utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l´attività professionale dell´utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l´offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando così l´eventuale esonero dall´acquisizione del consenso.
Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati  personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque -  non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l´attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L´Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso  la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.