16 ottobre 2014

Niente spam per gli iscritti alla newsletter

Illecito il comportamento di una società che inviava email promozionali senza consenso 

Un cittadino che compila un form on line per ricevere una newsletter deve poter decidere, liberamente e consapevolmente, se dire sì o no alle comunicazioni promozionali, alla profilazione, all´invio dei suoi dati ad altre società e, in generale, a tutti i tipi di trattamenti che vanno al di là del servizio richiesto. La registrazione alla newsletter, inoltre, non può essere condizionata al rilascio del consenso anche per altre finalità.
 

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato l´uso dei dati a fini commerciali ad una società che inviava e-mail promozionali senza consenso agli utenti registrati a un servizio di newsletter. Ora la società, destinataria del  provvedimento inibitorio dell´Autorità, potrà utilizzare i dati fin qui raccolti solo per inviare la newsletter. Se vorrà inviare email promozionali dovrà mettersi in regola con  il Codice della privacy, modificando il form di registrazione in modo da consentire agli utenti la possibilità di esprimere, un preventivo consenso "ad hoc" per la ricezione di email promozionali. Dagli accertamenti svolti dall´Ufficio del Garante su segnalazione di un cittadino che  lamentava la ricezione di pubblicità indesiderata, è emerso infatti che per iscriversi la newsletter l´utente, al momento di inserire nel form on line l´indirizzo email, poteva esprimere solo un generico, omnicomprensivo consenso al "trattamento dei dati personali". L´accesso al servizio era, peraltro, condizionato alla manifestazione di tale generico consenso. Il comportamento della società è stato dichiarato illecito dal Garante perché i trattamenti di dati per fini commerciali esulano da quelli necessari per adempiere al contratto di fornitura di un servizio. L´Autorità sta valutando, con separato provvedimento, l´applicazione della sanzione amministrava per l´illecito commesso.

16 luglio 2014

Quote condominiali: no al sollecito di pagamento presso il datore di lavoro

L´Autorità ha dichiarato illecito [doc. web n. 3275910] il trattamento di dati personali effettuato da un amministratore che aveva inviato un sollecito di pagamento al datore di lavoro di un inquilino in ritardo con il saldo di alcune rate anziché a lui personalmente.
Il sollecito, inviato su richiesta del proprietario dell´appartamento affittato all´inquilino moroso, era stato spedito ad un indirizzo email accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportava anche l´ammontare del debito.
L´Autorità, intervenuta su reclamo dell´interessato, ha accertato che l´amministratore è incorso in  un trattamento di dati non conforme alla legge, perché lesivo della dignità della persona ed effettuato senza consenso dell´affittuario, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione. Il Garante, inoltre, ha prescritto all´amministratore di adottare le misure necessarie in grado di assicurare effettivamente il rispetto delle regole poste dal Codice privacy a tutela della comunicazione di dati personali a terzi e di impartire adeguate istruzioni in merito al personale in servizio presso il proprio studio.
La circostanza che l´amministratore non fosse presente nello studio, di cui è titolare, quando è stata inviata la mail non lo esonera dalla condotta tenuta dai propri dipendenti né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" e quindi la sua responsabilità per l´illecita comunicazione. Con un autonomo procedimento il Garante si riserva di applicare un´eventuale sanzione amministrativa per l´illecito commesso.

28 novembre 2013

Recupero crediti: attenzione ai solleciti preregistrati

Telefonate senza operatore consentite solo con appositi accorgimenti a garanzia degli interessati


La banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate. A meno che non sia in grado di garantire che le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate.
L´Autorità per la privacy ha dato ragione [doc. web n. 2751860] ad un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, che aveva segnalato di aver ricevuto dall´istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento. Secondo l´interessato il sistema era lesivo della riservatezza e della dignità perché, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento.
Interpellata dall´Autorità la banca si è difesa sostenendo che le comunicazioni segnalate erano solo messaggi di presentazione per fornire al destinatario e, solo previa identificazione, la possibilità di scegliere tra diverse opzioni selezionabili  digitando sulla tastiera del telefono.
Dall´istruttoria del Garante è emerso invece che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l´accertamento  dell´identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo così l´interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri. L´Autorità ha dunque ritenuto illecito il trattamento dei dati personali nelle modalità effettuate e lo ha di conseguenza vietato.
Il Garante ha ricordato, in base a quanto stabilito dal provvedimento generale in materia, che chiunque effettui un trattamento di dati personali nell´ambito di un´attività di recupero crediti deve "astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l´interessato".
Il Garante ha inoltre prescritto alla banca, ove la stessa intenda continuare ad avvalersi di forme di comunicazione automatica, di adottare idonei accorgimenti tecnici, basati su forme di autenticazione, come ad esempio l´uso di un codice (ad es. il codice del contratto) rilasciato dalla banca, da digitare sull´apparecchio telefonico per poter ascoltare le comunicazioni preregistrate.


Pa: più tutele per i dati del personale 

 
I dati personali, specie se sensibili, devono essere comunicati, anche nell´ambito del rapporto di lavoro, esclusivamente  alle persone o agli uffici che ne possono legittimamente avere conoscenza. Lo ha ribadito il Garante in una serie di provvedimenti che hanno riguardato nello specifico trattamenti di dati effettuati dalla pubblica  amministrazione. Alcuni dipendenti avevano infatti segnalato la violazione della propria privacy avendo le amministrazioni di appartenenza comunicato a terze persone dati sulla propria salute o altre informazioni riservate, come quelle relativa a procedimenti disciplinari che li vedevano coinvolti.
In un caso [doc. web n. 2774063], un ente regionale aveva inviato una unica e-mail non solo ai dipendenti da sottoporre a ulteriori accertamenti per verificare se continuava a sussistere l´idoneità al lavoro, ma anche a vari uffici dell´amministrazione, alcuni dei quali peraltro non competenti sulla questione. Dal tipo di esami prescritti, ogni destinatario poteva evincere informazioni sulle condizioni di salute del personale interessato. Secondo il Garante, tale comunicazione, giustificata dall´ente con la necessità di organizzare i turni di lavoro del personale in servizio, costituisce invece un illecito trattamento di dati sensibili.
Un altro caso di violazione della privacy dei lavoratori ha coinvolto una Azienda sanitaria provinciale [doc. web n. 2753605] che, per supposte ragioni di "speditezza ed economicità", aveva inviato una nota di sollecito al Comitato di verifica per le cause di servizio di dieci dipendenti. Anche in questa occasione non era stata effettuata una comunicazione individuale poiché tutti i dipendenti della Asl erano infatti stati messi in copia ed erano venuti a conoscenza di informazioni idonee a rivelare le condizioni di salute degli altri lavoratori.
Il Garante ha accolto anche il reclamo [doc. web n. 2747867] della dipendente di una autorità portuale che protestava perché l´ente, in occasione della liquidazione del premio di risultato al personale, aveva reso noto ai suoi colleghi le note valutative e due sanzioni disciplinari da lei ricevute. La comunicazione di tali informazioni ad altre persone non era prevista da alcuna specifica norma di legge o regolamento, e sarebbe dovuta rimanere riservata.
Non sempre, però, le segnalazioni e i reclami del personale corrispondono a effettivi illeciti. In due casi [doc. web n. 2501216 e 2174582], ad esempio, alcuni lavoratori si erano lamentati di aver ricevuto dalle rispettive amministrazioni regionali comunicazione di una sanzione disciplinare in busta aperta, consentendo così a terzi di poterla leggere. Il Garante, sulla base degli accertamenti effettuati, pur avendo rilevato delle carenze organizzative in merito al trattamento dei dati personali, non ha riscontrato violazioni in merito a quanto segnalato: le contestazioni, infatti, erano state inoltrate attraverso incaricati del trattamento che, per l´attività svolta, erano pienamente legittimati a conoscerne il contenuto delle comunicazioni.
Nei vari  provvedimenti adottati, l´Autorità ha ricordato che il trattamento dei dati deve sempre garantire un adeguato rispetto del diritto alla dignità e alla riservatezza del lavoratore, privilegiando forme di comunicazione individualizzate, come da tempo indicato nelle apposite linee guida emanate dal Garante in materia di rapporto di lavoro. Per quanto riguarda le informazioni di carattere sensibile relative ai dipendenti, l´Autorità  ha sottolineato che la trasmissione a terzi può avvenire solo in presenza di una idonea base giuridica e solo laddove esse siano realmente indispensabili per perseguire le specifiche finalità di rilevante interesse pubblico.
Il Garante ha prescritto a tutte le amministrazioni che hanno trattato illecitamente i dati dei lavoratori di adottare opportune e idonee misure per adeguare le procedure interne alla normativa sulla privacy e ha avviato nei loro confronti specifici procedimenti sanzionatori.

31 ottobre 2013

Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati prende forma

Primo via libera all´avvio dei negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio dell´Unione Europea per arrivare ad un accordo su un testo condiviso del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. La Commissione competente del Parlamento europeo (Libe - Libertà civili, giustizia e affari interni) ha votato il 21 ottobre gli emendamenti al testo della proposta di Regolamento (emendamenti artt. 1-29; emendamenti artt. 30-91) presentata dalla Commissione europea il 25 gennaio del 2012, dopo oltre 20 mesi di intenso dibattito nei quali sono stati presentati più di 3000 emendamenti. Si attende adesso, per l´avvio dei negoziati tra i due "co-legislatori", Parlamento e Consiglio Ue, il testo con gli emendamenti del Consiglio, che non ha ancora terminato l´esame della proposta.
Il testo emendato del Regolamento mantiene molte delle impostazioni della proposta originale della Commissione, a partire  dall´applicabilità del Regolamento ai trattamenti svolti da aziende extra-Ue se queste utilizzano dati personali di utenti Ue per offrire loro prodotti o servizi. Altre conferme riguardano, ad esempio, il consenso della persona interessata (che deve essere "esplicito" anziché solo "inequivocabile" come nell´attuale direttiva 95/46) o il diritto alla portabilità dei dati. Sono state inoltre mantenute alcune proposte innovative quali la nomina (obbligatoria) di un "Data Protection Officer" da parte dei titolari di trattamento (secondo criteri però diversi rispetto a quelli indicati dalla Commissione); l´introduzione di un obbligo generale per tutti i titolari di trattamenti dati di notificare eventuali violazioni (data breaches) alle Autorità privacy e in determinati casi anche agli interessati. E´ stato invece eliminato l´obbligo, oggi vigente, di notificare i trattamenti all´Autorità di protezione dati.
Gli emendamenti introducono anche versioni "semplificate" di alcune disposizioni del futuro Regolamento: il diritto all´oblio, ad esempio, è stato trasformato in un diritto alla rettifica o alla limitazione del trattamento in forma rafforzata. Sono stati poi resi più stringenti i requisiti per trasferire dati personali verso Paesi terzi, con l´introduzione di un articolo che prevede l´obbligo di autorizzazione dei Garanti nazionali prima di inviare dati su richiesta di autorità giudiziarie o amministrative di Paesi terzi. E´ stato modificato anche il sistema delle sanzioni amministrative, che tutte le Autorità nazionali di controllo devono poter comminare, ma che sono libere di definire entro una soglia pecuniaria massima e nel rispetto di una griglia di criteri fissati nel testo. Vanno segnalate anche le modifiche apportate alla proposta di Regolamento per quanto riguarda il meccanismo di "sportello unico" (one-stop-shop)  e la collaborazione fra autorità di controllo attraverso il cosiddetto "meccanismo di coerenza". Secondo il Parlamento, lo sportello unico deve permettere alle imprese multinazionali di dialogare con un unico interlocutore nell´Ue (l´Autorità privacy del Paese dove hanno il loro "stabilimento principale"), ma il ruolo di questa Autorità (definita, appunto, "Autorità capofila") deve consistere nel coordinamento di un processo di co-decisione in cui tutte le Authority degli Stati membri interessati da un trattamento devono partecipare ed avere voce.
Alcuni aspetti contenuti nel Regolamento continuano a destare perplessità: in particolare, l´introduzione della definizione di "dato pseudonimo", in termini che non chiariscono pienamente come il dato pseudonimo resti un dato in grado di identificare una persona; le norme sulla profilazione e la definizione stessa di profilazione; l´introduzione chiesta dal Parlamento di un "certificato europeo" della protezione dati, una sorta di "bollino-qualità" che consentirebbe ai titolari di trattamenti di beneficiare di varie deroghe ed esenzioni, e la cui vigilanza sarebbe affidata a soggetti terzi, ossia diversi dalle Autorità di controllo.
La Commissione del Parlamento europeo ha licenziato anche gliemendamenti alla proposta di Direttiva che si applicherà ai trattamenti di dati per fini di giustizia e polizia, con l´obiettivo di mantenere un approccio uniforme e coerente alla protezione dei dati di tutti i cittadini.

27 settembre 2013

Dai Garanti privacy del mondo un piano per l´educazione digitale

I Garanti del mondo varano un piano per l´educazione digitale. Si è conclusa ieri, con l´adozione di ben otto Risoluzioni, la 35ma Conferenza internazionale sulla privacy che ha visto riunite a Varsavia le Autorità garanti per la protezione dei dati di tutto il mondo.
Particolare interesse riveste la Risoluzione, sostenuta con forza dal Garante italiano, con la quale la Conferenza ha adottato un programma comune che impegna i governi a promuovere  l´educazione digitale di tutti i cittadini, senza distinzione di età, esperienza o ruolo rivestito. Il programma fissa cinque principi: assicurare una protezione particolare ai minori nel mondo digitale; garantire una formazione permanente sulla tecnologia digitale; raggiungere un giusto equilibrio tra opportunità e rischi presenti nella tecnologia digitale; promuovere il rispetto degli utenti; diffondere un pensiero critico sull´uso delle nuove tecnologie. A sostegno di questi principi i Garanti dei diversi continenti hanno individuato anche quattro obiettivi operativi : promuovere, nell´ambito dei programmi di alfabetizzazione digitale, una educazione sulla privacy; giocare un ruolo nella "formazione dei formatori" in materia di protezione dei dati personali; sviluppare settori particolarmente innovativi, specialmente nel campo della "privacy by design"; formulare raccomandazioni e buone pratiche sull´uso delle nuove tecnologie a favore di genitori, insegnanti, minori, aziende.
Le altre Risoluzioni hanno riguardato una serie di importanti questioni: la necessità che imprese e governi assicurino la massima trasparenza nel trattamento dei dati dei cittadini; l´esigenza che l´attività di profilazione si basi su una preliminare valutazione di impatto-privacy, garantisca trasparenza agli interessati e ponga particolare attenzione alla tutela dei minori; l´attenzione da porre ai rischi legati più in generale al ricorso crescente al tracciamento della navigazione sul web (web tracking), che deve essere reso più trasparente ed ispirarsi ai principi detti di "privacy by design"; l´obiettivo di pervenire ad un maggiore coordinamento tre le Autorità per aumentare l´efficacia delle attività di enforcement; la necessità di adottare un piano strategico di azione per il biennio 2014-2015 finalizzato innanzitutto alla creazione di una rete globale di regolatori; la necessità di un accordo internazionale vincolante che salvaguardi i diritti umani attraverso un corretto equilibrio tra sicurezza, interessi economici e libertà di espressione.
La Conferenza ha anche adottato una dichiarazione sui rischi e le sfide posti dal crescente uso delle app tanto da permettere di parlare di una vera e propria "appificazione" della società.

24 maggio 2013

Stop alle telecamere occulte sul posto di lavoro

Stop alle telecamere occulte sul posto di lavoro. Il Garante per la privacy ha vietato alla società editrice di un quotidiano del sud il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa installati in modo occulto presso la propria sede.
Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su mandato del Garante, è emerso che quindici delle diciannove telecamere di cui è composto l´impianto di videosorveglianza erano state nascoste in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all´insaputa dei lavoratori, ai quali non era stata fornita alcuna informativa sulla presenza dell´impianto, né individualizzata, né semplificata (ad es. cartelli visibili, collocati prima del raggio di azione delle telecamere). Le uniche informazioni, peraltro insufficienti, erano scritte su un cartello di piccole dimensioni (15x15 cm), affisso a tre metri di altezza nell´ingresso del luogo di lavoro.
Nel disporre il divieto [doc. web n. 2439178], il Garante ha ritenuto che  la società  abbia operato un illecito trattamento di dati personali, avendo agito in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza. L´impianto, infatti, oltre a violare le norme del Codice privacy, era stato attivato senza rispettare quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (accordo con i sindacati o autorizzazione al Ministero del lavoro). 
A seguito dell´intervento del Garante, la società non potrà più utilizzare i dati raccolti e dovrà limitarsi alla loro conservazione per consentire un´eventuale attività di accertamento da parte delle autorità competenti.
Il Garante, inoltre, avendo rilevato anche irregolarità nella raccolta dei dati personali degli abbonati alla testata giornalistica, ha prescritto alla società di riformulare la modulistica cartacea e quella online, inserendo tutte le informazioni sull´uso dei dati necessarie per renderla conforme alla normativa.

01 marzo 2013

Sì alla televigilanza, ma senza violare i diritti dei lavoratori

Bloccato impianto video di un´ importante catena commerciale

Il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, non deve consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori. Gli esercenti devono segnalare adeguatamente la presenza di telecamere e affidare la gestione del servizio a guardie giurate.
Queste le indicazioni del Garante [doc. web n. 2291893] che, in seguito all´attività ispettiva condotta dalla Questura di Genova, ha bloccato il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato in un esercizio di un´importante catena commerciale.
Dalle verifiche effettuate è emerso che la società aveva violato in più punti l´accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l´installazione delle telecamere sul luogo di lavoro. Una videocamera, ad esempio, invece che essere utilizzata per finalità di sicurezza, inquadrava il sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti, consentendo quindi – in contrasto con quanto sottoscritto dall´azienda e con lo stesso Statuto dei lavoratori - il controllo a distanza dei lavoratori. Le immagini registrate risultavano poi accessibili con modalità diverse da quelle concordate. Non erano in regola neppure i cartelli con l´informativa semplificata utilizzati per segnalare la presenza dell´impianto di videosorveglianza: non solo non contenevano tutte le informazioni necessarie, ma erano in numero esiguo e, a volte, collocati in posizione non chiaramente visibile (ad es. alle spalle di un espositore). Dai riscontri della Questura è emerso, inoltre, che l´impianto di videosorveglianza era stato affidato in gestione a un consorzio di ditte esterne che utilizzava per il servizio personale non qualificato. Chi effettuava il controllo delle immagini era, infatti, privo della licenza prefettizia di "guardia particolare giurata", necessaria per poter svolgere funzioni anti-rapina e anti-taccheggio, e non era stato designato incaricato del trattamento dei dati personali.

Il Garante della privacy ha imposto all´esercente di provvedere a sanare tutte le violazioni riscontrate e ha bloccato il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza. Ha anche trasmesso copia degli atti e del provvedimento all´autorità giudiziaria al fine di valutare gli eventuali illeciti penali commessi.

14 febbraio 2013

Controlli sui pc aziendali sì, ma nel rispetto di precise regole

Una società non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore. Questa la decisione del Garante sulricorso [doc. web n. 2149222] presentato da un dipendente che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda. L´uomo si era rivolto sia alla magistratura ordinaria, per contestare la stessa fondatezza dell´accusa e il relativo licenziamento, sia al Garante per opporsi alle modalità con cui la società avrebbe acquisito e trattato i suoi dati.
Dai riscontri dell´Autorità è emerso che una serie di documenti, sulla base dei quali il datore di lavoro aveva fondato la sua decisione, erano contenuti in una cartella personale del pc portatile assegnato al lavoratore. La società vi aveva avuto accesso quando il dipendente aveva riportato il computer in sede per la periodica operazione di salvataggio dei dati (back up) aziendali.Contrariamente a quando affermato dall´impresa, non risulta però che l´uomo fosse stato informato sui limiti di utilizzo del bene aziendale, né sulla possibilità che potessero essere avviate così penetranti operazioni di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso.
Il Garante ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l´effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.
Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l´altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un´idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all´attività di verifica e controllo. Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti. Sarà invece l´autorità giudiziaria a valutare l´utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti.

23 ottobre 2012

Sanzione salata per l´azienda che non risponde al Garante

I ritardi di due rate, poi sanati, vanno cancellati dopo un anno

La filiale italiana di un grande gruppo internazionale che fornisce servizi It e di telefonia alle imprese e alle P.a., dovrà pagare una sanzione di 75.000 euro per non aver fornito all´Autorità le informazioni richieste.
A seguito di numerose segnalazioni di destinatari di fax promozionali indesiderati, l´Autorità aveva chiesto alla società di fornire informazioni sulla titolarità di alcune numerazioni che comparivano tra quelle indicate dagli utenti.
Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di chiarimenti, il Garante, sulla base di quanto previsto dall´articolo 157 del Codice privacy, aveva contestato all´azienda, una sanzione amministrativa di 20mila euro. La società, pur essendo stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (così come previsto dalla legge n. 689/1981), aveva scelto di non pagare e di inviare all´Autorità uno scritto difensivo. Le argomentazioni addotte però non sono risultate in grado di sollevare la società dalla responsabilità per la mancata risposta al Garante.

Di conseguenza, considerate, tra l´altro, la gravità della violazione, analoghi precedenti e le condizioni economiche dell´azienda inadempiente, l´Autorità ha applicato una sanzione di 75mila euro. Contro la decisione del Garante la società potrà comunque presentare ricorso all´autorità giudiziaria.

Vietato "spiare" i lavoratori

"Spente" dal Garante presso un call center 4 telecamere, 3 con apparecchi di ripresa audio

Il Garante per la privacy ha vietato l´uso di un sistema di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti. Le telecamere installate presso un call center  all´ingresso della sede e nei locali dove sono collocate le  postazioni di lavoro sono state "spente" dall´Autorità che ha dichiarato illecito il  trattamento dei dati personali dei dipendenti. L´impianto composto da quattro telecamere orientabili e dotate di zoom, di cui tre in grado di captare anche l´audio all´interno del call center, era segnalato da cartelli,  privi  però di alcune informazioni obbligatorie, affissi in prossimità dei luoghi ripresi.
A seguito del divieto del Garante la società non potrà utilizzare i dati personali  trattati in violazione di legge. L´eventuale riattivazione delle telecamere  dovrà avvenire nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, che ammette l´installazione di sistemi audiovisivi, dai  quali  derivi  anche la possibilità di controllo a distanza  dell´attività  dei  lavoratori, solo in presenza di particolari esigenze aziendali organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro,  previo accordo  con le rappresentanze sindacali. In assenza di un tale accordo  è necessaria  l´autorizzazione del competente ufficio periferico del Ministero del lavoro.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso invece che la società non è stata in grado di dimostrare l´esistenza delle menzionate esigenze aziendali che giustificassero l´installazione dell´impianto, né aveva rispettato la procedura prevista dalla legge. Il trattamento dei dati svolto presso il call center è risultato quindi illecito. Il sistema effettuava, di fatto, un controllo a distanza dei lavoratori vietato dalla legge, aggravato, peraltro,  dalla presenza di un impianto in grado di captare l´audio di quanto accadeva negli ambienti di lavoro.  Gli atti riguardanti la società, già sanzionata per non aver informato correttamente i dipendenti della presenza delle telecamere, saranno trasmessi alla magistratura per la valutazione di eventuali profili penali connessi all´installazione del sistema audiovisivo.

07 giugno 2012

Marketing evoluto e garanzie per i clienti

Sì del Garante privacy a nuovi strumenti di profilazione, ma nel rispetto di precisi limiti

Una compagnia telefonica potrà avviare una innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso. Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati. Questa la decisione del Garante che ha accolto un´istanza di verifica preliminare in cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull´area di residenza e lavoro.
Nella richiesta, la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete. Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l´adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall´obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate. L´Autorità, nell´accogliere l´istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all´incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all´identità dell´utente. Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l´anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato.

La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l´attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico. I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni. Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione. La società dovrà poi aggiornare l´informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati. Il Garante ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l´attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l´adozione delle misure indicate. Trascorso un anno dall´inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti.

29 febbraio 2012

Sì a telecamere "intelligenti", ma no all´uso di microfoni

Il Garante della privacy ha accolto la richiesta del gestore di una centrale termoelettrica di rafforzare le protezioni delle infrastrutture tramite un sofisticato sistema di videosorveglianza, ma ha negato la possibilità di abbinare dei microfoni alle telecamere. Nel progetto, sottoposto alla verifica preliminare della Autorità, si sottolineava che la centrale è collocata in un´area isolata, di notevole estensione e al di fuori delle zone controllate di routine dalla polizia e si chiedeva quindi l´adozione di tecnologie in grado di garantire una veloce identificazione di possibili intrusioni dall´esterno. Il Garante ha riconosciuto la necessità di garantire standard di sicurezza superiori alla media per proteggere il sito e ha autorizzato l´installazione di telecamere "intelligenti" in grado di segnalare, tra l´altro, eventuali tentativi di sabotaggio o soggetti in movimento, prescrivendo comunque che le riprese vengano utilizzate solo per finalità di tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza del personale. L´Autorità ha invece ritenuto eccessiva,  e non conforme ai principi di pertinenza e proporzionalità stabiliti dal Codice privacy, la richiesta di poter captare suoni fino a 5-6 metri di distanza dalle telecamere: l´uso di un tale sistema avrebbe infatti comportato il rischio di ledere la riservatezza di chiunque si fosse trovato nei pressi delle aree controllate, inclusa la zona del parcheggio e dell´ingresso principale, o in luoghi di semplice ristoro o di riposo dal turno di lavoro dei dipendenti. Ha quindi respinto la domanda di collegare microfoni alle telecamere.
 
Il sistema di videosorveglianza autorizzato, potendo inquadrare anche aree di lavoro o di sosta del personale potrà essere attivato, come prevede lo Statuto dei lavoratori, solo dopo aver raggiunto uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali o dopo aver ottenuto l´autorizzazione della competente Direzione provinciale del lavoro.

27 gennaio 2012

Marketing via sms o e-mail nel mirino del Garante

Nell´ultimo anno 14 società controllate, contestate 300mila euro di sanzioni

Il Garante per la privacy ha concluso una complessa attività ispettiva presso alcune delle principali società di marketing che svolgono attività promozionali via e-mail o attraverso telefoni cellulari, in particolare tramite l´invio di sms. La necessità di controlli in questo particolare settore del marketing trae origine dagli esiti di precedenti ispezioni e dalla esigenza di contrastare forme di pubblicità in rapida crescita, come le comunicazioni pubblicitarie automatizzate indesiderate verso i cellulari.

Nell´ultimo anno, il nucleo ispettivo dell´Autorità ha portato a termine verifiche presso quattordici società operanti nel cosiddetto  Dem ("direct email marketing") o nel "mobile marketing", alcune delle quali dotate di banche dati con milioni di utenze telefoniche cellulari. Dai riscontri effettuati dal Garante è emerso che cinque di queste società non rispettavano il Codice della privacy, non avendo ottenuto ad esempio un valido consenso all´invio di sms promozionali, o non avendo fornito una idonea informativa agli utenti registrati nei loro data base. Nei confronti delle società sono stati adottati provvedimenti di divieto del trattamento illecito dei dati e, in alcuni casi, sono state date prescrizioni per adeguare il trattamento alle norme in materia di protezione dei dati personali. Alle quattro società che operavano senza consenso degli utenti, il Garante ha contestato anche sanzioni pecuniarie per un totale di circa 300.000 euro. Si stanno ultimando infine accertamenti nei confronti di altre società, che trattano dati personali avvalendosi di server collocati negli Stati Uniti.

21 novembre 2011

I Garanti del mondo discutono di privacy nell´era globale

Alla Conferenza internazionale di Città del Messico adottate tre risoluzioni

Come proteggere i dati personali in un´era globale.
E´ questo il tema cruciale a cui è stata dedicata la 33ma Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati personali, svoltasi la scorsa settimana a Città del Messico, che ha visto riuniti rappresentanti provenienti da tutti i continenti e alla quale ha partecipato anche il Presidente dell´Autorità italiana, Francesco Pizzetti.
Lo sviluppo esponenziale delle tecnologie, le nuove forme di comunicazione in rete, la proliferazione dei dati, l´uso innovativo delle informazioni,  hanno aperto orizzonti sociali ed economici prima impensabili. Ma hanno conseguentemente modificato il contesto nel quale le Autorità di protezione dei dati personali si trovano ad operare, e soprattutto determinato la necessità di un approccio globale ai problemi di protezione dati e di una definizione di regole in grado di garantire una tutela effettiva della privacy, al di là di culture e confini nazionali.
E´ dunque con questa consapevolezza e con l´esigenza di  una missione comune che nella tre giorni di lavori le Autorità per la privacy di tutto il mondo si sono confrontate su rilevanti questioni di primo piano: la nuova economia basata sulle grandi banche dati (il cosiddetto"Big Data"); le nuove tecnologie usate per l´analisi dei comportamenti e la profilazione degli individui; la sicurezza dei dati e le nuove realtà come il cloud computing; il diritto all´oblio nel mondo digitale;le nuove applicazioni per la telefonia mobile; il ruolo e le responsabilità delle Autorità di protezione dati; la ridefinizione dello stesso concetto di dato personale di fronte agli scenari aperti dalla Rete.
La Conferenza ha adottato tre risoluzioni sulla privacy: una sull´uso del nuovo protocollo Internet per l´assegnazione degli indirizzi (IPv6); una seconda sulla necessità di un coordinamento rafforzato a livello internazionale; una terza sulla protezione dei dati in caso di disastri ambientali. A far parte della Conferenza internazionale sono stati ammessi come nuovi membri la Bosnia Erzegovina e il Marocco.
 

29 settembre 2011

Vietate le telefonate promozionali a fini di marketing verso numeri tratti da albi professionali senza il consenso preventivo dell´interessato

Limiti al telemarketing
L´offerta commerciale deve essere strettamente funzionale all´attività del professionista

I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell´interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l´attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati  personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all´utenza business.
Nella richiesta all´Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell´albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l´utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l´attività professionale dell´utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l´offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando così l´eventuale esonero dall´acquisizione del consenso.
Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati  personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque -  non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l´attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L´Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso  la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.

 

24 giugno 2011

Autorizzazione n. 1/2011 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 24 giugno 2011

Il Garante Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

per visualizzare il documento  clicca qui

15 giugno 2011

Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali

Offerte commerciali indesiderate: clienti più tutelati anche in caso di outsourcing 
Le società che si avvalgono di agenzie o altre imprese per la promozione o la commercializzazione della loro attività senza che queste operino come autonomi titolari, rispondono sempre in prima persona dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti.
Inoltre, in questi casi esse devono provvedere a nominare formalmente le agenzie o le imprese di cui si avvalgono in outsourcing quali responsabili dei trattamenti stessi.
E´ quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio) adottato per assicurare ai cittadini maggiori tutele contro i contatti commerciali indesiderati (telefonate, fax, posta etc…), fenomeno che ha registrato un forte incremento anche a seguito della modifica delle norme che regolano il telemarketing.
Dalle verifiche compiute dall´Autorità è infatti emerso che molte aziende, anche di grandi dimensioni, si avvalgono di società in outsourcing  per le attività promozionali, ma definiscono esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative  e la modulistica necessaria.
Di conseguenza, in questi casi, i soggetti che operano in outsourcing non possono in alcun modo essere considerati autonomi titolari del trattamento, rimanendo tale titolarità in capo alle società committenti che rispondono di ogni illecito eventualmente commesso, nonché della mancata nomina quali responsabili delle aziende affidatarie dei servizi.
Nel suo provvedimento, il Garante ha dunque prescritto alle società che commissionano all´esterno l´attività di promozione ma ne mantengono di fatto il controllo operativo e quindi si configurano come titolari, anche l´obbligo di designare formalmente responsabili del trattamento i promoter di cui si avvalgono.
Le prescrizioni imposte dal Garante consentiranno di identificare con certezza gli autori di eventuali illeciti, garantendo maggiore tutela ai cittadini. Le società avranno 60 giorni di tempo per adempiere.
Roma, 5 luglio 2011

01 marzo 2011

Contenzioso penale sul lavoro e privacy L´azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti

Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell´ambito di eventuali procedimenti penali.
Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.
Nel corso dell´istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L´azienda intendeva quindi mettere l´hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell´autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.
Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) non ha accolto la richiesta avanzata dall´interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l´accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all´attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L´Autorità ha però riconosciuto il diritto dell´impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell´ambito del contenzioso penale. L´acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

04 febbraio 2011

Investigatori privati, banche, cloud computing sotto la lente del Garante

Investigatori privati, servizi informatici (in particolare quelli forniti mediante il cosiddetto "cloud computing"), istituti bancari e carte di credito, marketing (anche via sms ed e-mail), enti previdenziali. E´ su questi delicati settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani che si concentrerà l´attività di accertamento del Garante per la privacy nei primi sei mesi dell´anno.
Il piano ispettivo appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull´uso dei loro dati personali, all´adozione delle misure di sicurezza, alla durata di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all´obbligo di notificazione al Garante. Oltre 250 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati.
Intanto, un primo bilancio sull´attività ispettiva relativa al 2010 mostra il significativo lavoro di controllo svolto dall´Autorità: sono state circa 474 le ispezioni effettuate e 424 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all´ inosservanza dei provvedimenti del Garante.Le ispezioni hanno riguardato in particolare il settore sanitario, le catene alberghiere, l´attivazione di schede telefoniche multiple, la formazione on line.
Le segnalazioni all´autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 55, e hanno riguardato tra l´altro la mancata adozione misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante.
Complessivamente le entrate derivanti dalle sanzioni sono state pari a circa 3 milioni e 800 mila euro: in particolare, 2 milioni relativi alle violazioni degli obblighi sull´informativa, 800 mila relativi al trattamento illecito di dati e 450 mila relativi alla mancata adozione delle misure di sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni.

22 giugno 2010

Vademecum del Garante sul trattamento dei dati personali a scuola

AGGIORNAMENTO DEL 23/05/2018

Il 25/5/2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali che andrà a sostituire anche la normativa italiana sull'argomento e alla quale si dovranno adeguare anche le scuole per il trattamento dei dati personali e sensibili degli alunni.
Si resta in attesa di conoscere quindi le indicazioni che il Garante vorrà fornire per le scuole, in aggiornamento a quelle sotto presentate.
Sul sito del Garante www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue è possibile trovare testi del regolamento, guide e indicazioni; si riporta anche una Nota sulla nuova normativa predisposta dalla FISH.

Il Garante per la privacy nel giugno 2010 ha diffuso il Vademecum "La_privacy_tra_i_banchi_di_scuola" sul trattamento dei dati personali a scuola che raccoglie gli orientamenti emersi in precedenti propri documenti e decisioni.
Se ne riporta una sintesi.
Nella premessa si afferma che né si possono divulgare dati sensibili, né si possono rifiutare agli interessati informazioni dovute alla trasparenza.
Le scuole pubbliche devono dare informativa completa di quali dati raccolgono e di come li utilizzano, mentre non occorre il consenso degli utenti per la raccolta e il trattamento quando questo sia necessario per la realizzazione del diritto allo studio.
Le scuole private oltre ad informare gli utenti sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti, devono anche ottenere l'esplicito consenso alla raccolta e al trattamento.
I dati raccolti devono comunque servire per le finalità del servizio di istruzione,
Ad esempio: dati etnici per le iscrizioni degli stranieri; dati religiosi per l’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nonché per garantire la libertà di credo (mensa scolastica con riguardo a cibi particolari); dati sullo stato di salute per gli alunni con disabilità ai fini dell'iscrizione; dati sulle opinioni politiche o filosofiche di associazioni in caso di elezioni di organi collegiali; dati giudiziari solo nei limiti in cui siano necessari per garantire il diritto allo studio di alunni detenuti o in regime di protezione.

Gli interessati hanno diritto di accesso per conoscere i contenuti dei documenti con i propri dati sensibili per eventuali correzioni o cancellazioni. Ciò ai sensi della legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa.
Restano fermi il dovere di segreto d’ufficio da parte dei docenti e l’obbligo di custodia degli elaborati contenenti dati personali e notizie riservate. Mentre la lettura in classe dei temi personali è rimessa alla sensibilità del docente.
Quanto ai voti sui tabelloni essi vanno pubblicati per il principio di trasparenza secondo le indicazioni del MIUR. E'  vietato però il riferimento, ad esempio, alle prove differenziate per gli alunni con disabiltà.
Nelle circolari e comunicazioni è vietato fare riferimenti anche impliciti che possano far identificare i minori coinvolti in situazioni delicate.
Solo su richiesta degli interessati le scuole possono comunicare a terzi i risultati scolastici , per motivi di orientamento o inserimento lavorativo.
In ogni caso è vietata la comunicazione degli indirizzi di alunni per motivi di marketing e pubblicità.
È consentita la raccolta di questionari contenenti dati personali per motivi di ricerca, solo con il consenso degli interessati.
È necessario il consenso degli interessati nel caso di comunicazioni sistematiche o di diffusione, anche su siti, delle foto o delle riprese ufficiali e personali in occasioni di manifestazioni (saggi, recite...) o gite scolastiche.
Con il consenso di docenti e studenti è ammessa la registrazione audio/video della lezione.
L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.

È vietata la diffusione di registrazioni con i telefonini senza in consenso degli interessati.
Non è consentita la video-sorveglianza nei confronti degli alunni.

OSSERVAZIONI
Il documento è interessante perchè raccoglie in un unico testo orientamenti che il Garante ha espresso nel tempo in situazioni diverse.
Non presenta però novità specifiche rispetto a quanto già portato a conoscenza in precedenza.
Le famiglie degli alunni con disabilità trovano in esso un rafforzamento dei loro diritti, specie con riguardo all'ottenimento di copie del PEI e circa la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.


Pubblicato il 22/6/2010